Un operatore economico o un raggruppamento di operatori economici, se del caso e per un determinato appalto, possono fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, al fine della prova della capacità economica e finanziaria.
Il TAR dell’Emilia Romagna (Bologna), con la sentenza del 17 gennaio 2007 n. 12, ha stabilito che per l’accertamento dei requisiti di idoneità tecnica, finanziaria ed economica per la partecipazione ad appalti di servizi, e degli altri requisiti richiesti dall’Amministrazione nel bando, le imprese partecipanti possono dimostrare le qualità e i requisiti di ammissibilità specifici richiesti, facendo riferimento agli attributi di altri soggetti, componenti del raggruppamento partecipante alla procedura in qualità, quindi, di soggetti offerenti ed obbligati.
In particolare, il Tribunale opera una interessante disamina della normativa comunitaria e della giurisprudenza in materia, che si riporta di seguito:
“Risulta aderente al caso di specie la decisione Consiglio di stato, sez. V, 28 settembre 2005 , n. 5194, avente ugualmente ad oggetto una gara regolata – come la presente – dal D. Lgs. n. 157/95 (per l’affidamento pluriennale del servizio di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, in quel caso; per il servizio di gestione e manutenzione della piscina comunale, in questo).
Ebbene, in tale occasione il Giudice amministrativo di appello ha enunciato, ai capi 5 e 6 della pronuncia in diritto, i seguenti principi:
– L’art. 31, n. 3, della direttiva “servizi” 92/50/CEE (ma uguale previsione è contenuta nell’art. 26 della direttiva “lavori”, n. 93/37/CE), permette al prestatore di provare la capacità economico-finanziaria richiesta mediante qualsiasi documento che l’amministrazione aggiudicatrice ritenga appropriato; allo stesso modo, per ciò che attiene alla capacità tecnica, l’art. 32, n. 2, lett. c), della direttiva “servizi” (e, del pari, l’art. 27 della direttiva “lavori”) prevede espressamente la possibilità di comprovarla mediante l’indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici, siano essi o meno parte integrante dell’impresa concorrente, di cui la stessa disporrà per l’esecuzione dell’appalto. Pertanto, un operatore che non soddisfi da solo i requisiti minimi prescritti per partecipare alla procedura di aggiudicazione, ben può far valere, a tali fini, le capacità di terzi cui conti di ricorrere in caso di aggiudicazione> (cfr. capo 5);
-Tali conclusioni sono state avvalorate, nel tempo dalle sentenze della Corte di Giustizia (causa C-389/92 Ballast Nedam Groep I; C-5/97 Ballast Nedam Groep II; C-176/98), che hanno interpretato le norme anzidette nel senso che consentono, per la valutazione dei criteri cui deve soddisfare un imprenditore all’atto dell’esame di una domanda di abilitazione presentata da una persona giuridica dominante di un gruppo, di tenere conto delle società che appartengono a tale gruppo, purché la persona giuridica di cui è causa provi di avere effettivamente a disposizione i mezzi di dette società, necessari per l’esecuzione degli appalti […].
12. Detto principio, di derivazione comunitaria, immeditamente operativo nel nostro ordinamento, con riguardo agli appalti di servizi, risulta ora generalizzato ed esteso a tutti i pubblici appalti, dalla direttiva unificata n. 18/2004 del 31.3.2004 (da recepire entro il 31.1.2006), e recepito puntualmente dallarticolo 49 del nuovo codice dei contratti di cui al D. lgs. 163 del 2006, consentendosi alloperatore economico o ad un raggruppamento di operatori economici, se del caso e per un determinato appalto, di fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, al fine della prova della capacità economica e finanziaria. In tal caso deve dimostrare allamministrazione aggiudicatrice che disporrà dei mezzi necessari, ad esempio mediante presentazione dellimpegno a tal fine di questi soggetti (art. 47, commi 2 e 3).”
In particolare, il Tribunale opera una interessante disamina della normativa comunitaria e della giurisprudenza in materia, che si riporta di seguito:
“Risulta aderente al caso di specie la decisione Consiglio di stato, sez. V, 28 settembre 2005 , n. 5194, avente ugualmente ad oggetto una gara regolata – come la presente – dal D. Lgs. n. 157/95 (per l’affidamento pluriennale del servizio di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, in quel caso; per il servizio di gestione e manutenzione della piscina comunale, in questo).
Ebbene, in tale occasione il Giudice amministrativo di appello ha enunciato, ai capi 5 e 6 della pronuncia in diritto, i seguenti principi:
– L’art. 31, n. 3, della direttiva “servizi” 92/50/CEE (ma uguale previsione è contenuta nell’art. 26 della direttiva “lavori”, n. 93/37/CE), permette al prestatore di provare la capacità economico-finanziaria richiesta mediante qualsiasi documento che l’amministrazione aggiudicatrice ritenga appropriato; allo stesso modo, per ciò che attiene alla capacità tecnica, l’art. 32, n. 2, lett. c), della direttiva “servizi” (e, del pari, l’art. 27 della direttiva “lavori”) prevede espressamente la possibilità di comprovarla mediante l’indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici, siano essi o meno parte integrante dell’impresa concorrente, di cui la stessa disporrà per l’esecuzione dell’appalto. Pertanto, un operatore che non soddisfi da solo i requisiti minimi prescritti per partecipare alla procedura di aggiudicazione, ben può far valere, a tali fini, le capacità di terzi cui conti di ricorrere in caso di aggiudicazione> (cfr. capo 5);
-Tali conclusioni sono state avvalorate, nel tempo dalle sentenze della Corte di Giustizia (causa C-389/92 Ballast Nedam Groep I; C-5/97 Ballast Nedam Groep II; C-176/98), che hanno interpretato le norme anzidette nel senso che consentono, per la valutazione dei criteri cui deve soddisfare un imprenditore all’atto dell’esame di una domanda di abilitazione presentata da una persona giuridica dominante di un gruppo, di tenere conto delle società che appartengono a tale gruppo, purché la persona giuridica di cui è causa provi di avere effettivamente a disposizione i mezzi di dette società, necessari per l’esecuzione degli appalti […].
12. Detto principio, di derivazione comunitaria, immeditamente operativo nel nostro ordinamento, con riguardo agli appalti di servizi, risulta ora generalizzato ed esteso a tutti i pubblici appalti, dalla direttiva unificata n. 18/2004 del 31.3.2004 (da recepire entro il 31.1.2006), e recepito puntualmente dallarticolo 49 del nuovo codice dei contratti di cui al D. lgs. 163 del 2006, consentendosi alloperatore economico o ad un raggruppamento di operatori economici, se del caso e per un determinato appalto, di fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, al fine della prova della capacità economica e finanziaria. In tal caso deve dimostrare allamministrazione aggiudicatrice che disporrà dei mezzi necessari, ad esempio mediante presentazione dellimpegno a tal fine di questi soggetti (art. 47, commi 2 e 3).”
AG
Fonte: TAR Bologna
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