“Direttiva Macchine”: pubblicato D.Lgs. 17/2010, entra in vigore il 6 marzo 2010

– Relazione e testo del D.Lgs. 17/2010 già pubblicati su “Rivista Ambiente e Lavoro” (n. 2/2010 in PDF).
– è pubblicato sul S.O. n. 36 della Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2010
– Corsi di aggiornamento validi per RSPP, ASPP, RLS, Produttori, Progettisti, Installatori,…

“Direttiva Macchine”: pubblicato D.Lgs. 17/2010:
– entra in vigore il 6 marzo 2010;
-abroga il DPR 459/1996;
– Relazione e testo pubblicati su “Rivista Ambiente e Lavoro” (n. 2/2010 in PDF).
– è pubblicato sul S.O. n. 36 della G.U. n. 41 del 19 febbraio 2010
– Corsi di aggiornamento validi per RSPP, ASPP, RLS, Produttori, Progettisti, Installatori, … (8 ore)
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Il D.Lgs. 17/2010:
– ABROGA il precedente DPR 24 luglio 1996, n. 459; è fatta salva la residua applicazione delle disposizioni transitorie contenute nel precedente regolamento governativo, che riguarda le macchine costruite ante direttiva 89/392/CEE e che comunque continuano ad essere vendute, noleggiate o concesse in uso o in locazione finanziaria.

– sono inseriti anche le quasi-macchine tra i prodotti normati, oltre a quanto contenuto nel campo di applicazione della precedente direttiva macchine.

– contiene esclusioni dal campo di applicazione.
-viene meglio definito il confine tra la direttiva macchine e la direttiva 2006/95/CE, c.d. “direttiva bassa tensione”.

– “definizioni”: sono definite le «quasi-macchine», che risultano essere gli insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un’applicazione ben determinata.
Le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dal decreto

– le “quasi-macchine” subiscono una sorveglianza del mercato.
I provvedimenti emessi ai sensi del presente articolo sono ora comunicati anche al Coordinamento regionale di settore istituito presso la Conferenza Stato-Regioni.

– contiene Misure specifiche riguardanti categorie di macchine potenzialmente pericolose

– per le macchine a pericolosità più elevate (allegato IV) varia la procedura fin’ora adottata per la direttiva precedente

-indica le procedure di valutazione della conformità delle “quasi macchine”. Anche per le quasi-macchine sono stabilite ora procedure di valutazione della conformità di una quasi-macchina, da parte del fabbricante o suo mandatario, prima dell’immissione sul mercato

-Marcatura «CE» e l’articolo 13 – Non conformità della marcatura: non presentano differenze con gli adempimenti stabiliti nella precedente direttiva

– rinvia la parte relativa agli ASCENSORI a fonte secondaria, per le necessarie modifiche al DPR 30 aprile 1999, n. 162

– SANZIONI. Fatte salve le ipotesi, nei casi più gravi, di configurabilità di reato quali la frode in commercio, la truffa, ecc., in particolare, il D.Lgs. 17/2010 prevede:
– la condotta più grave è stata ravvisata nell’assenza dei requisiti di conformità richiesti dall’allegato I del decreto (sanzione amministrativa da euro 4.000,00 ad euro 24.000,00);
– al fine di agevolare l’attività di sorveglianza, è stata prevista l’autonoma rilevanza – a fini sanzionatori – dell’omessa esibizione della documentazione tecnica che il fabbricante o il suo mandatario è tenuto ad avere ed esibire (sanzione amministrativa da euro 2.000,00 ad euro 12.000,00);
– è stata sanzionata autonomamente la meno grave immissione sul mercato di un bene sì conforme ai requisiti tecnici ma privo della dichiarazione di conformità (sanzione amministrativa da euro 2.000,00 ad euro 12.000,00); –
tutela la marcatura CE sanzionando maliziose apposizioni di marcature, segni od iscrizioni che possano creare confusione ovvero che ne possano limitare la visibilità e la leggibilità (sanzione amministrativa da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00);
– infine sanziona la pubblicità per macchine che non rispettano le prescrizioni del decreto legislativo (sanzione amministrativa da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00).

(Pa-Ro)

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