30 novembre 2007 la Direttiva n.104. Chi diffonde immagini con dati personali altrui non autorizzati, tramite internet o mms, è passibile di multe (irrogate dall’Autorità garante della privacy) da 3 a 18 mila euro, o da 5 a 30 mila euro nei casi più gravi, nonché di sanzioni disciplinari che spettano alla scuola.
30 novembre 2007 la Direttiva n.104, recante linee di indirizzo e chiarimenti
in ordine alla normativa vigente, con particolare riferimento all’utilizzo
di telefoni cellulari, o di altri dispositivi elettronici, allo scopo di
acquisire e divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali.
Chi diffonde immagini con dati personali altrui non autorizzati, tramite internet o
mms, è passibile di multe (irrogate dall’Autorità garante
della privacy) da 3 a 18 mila euro, o da 5 a 30 mila euro nei casi più
gravi, nonché di sanzioni disciplinari che spettano alla scuola.
In particolare, la Direttiva richiama gli obblighi di preventiva informazione
e di necessaria acquisizione del consenso dell’interessato da parte di
chi raccoglie e utilizza dati personali mediante i telefoni cellulari e
gli altri dispositivi elettronici. Nell’ipotesi in cui, viceversa, i filmati,
le immagini o i suoni, relativi ad altre persone, siano acquisiti mediante
telefonino per “fini esclusivamente personali” (come riprendere
una lezione dell’insegnante per studio individuale) non operano i predetti
obblighi di informativa e di acquisizione del consenso, benché,
anche in questi casi, si debbano rispettare gli obblighi previsti da altre
norme (per es., l’art. 10 del codice civile (abuso dell’immagine altrui),
o l’art.528 del codice penale (pubblicazioni oscene). L’utilizzo improprio
dei videofonini costituisce oltre che un trattamento illecito di dati personali,
anche una grave mancanza sul piano disciplinare. Di qui la necessità
che tali comportamenti siano severamente sanzionati dai regolamenti di
Istituto.
(RMP)