Diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 315/14 del 3-12-2007 è pubblicato il Regolamento(CE) N. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario.

Considerando che nel quadro della politica comune dei trasporti, è importante tutelare i diritti dei passeggeri in quanto utenti del trasporto ferroviario, nonché migliorare la qualità e l’efficienza dei servizi di trasporto ferroviario di passeggeri per aiutare il trasporto su rotaia ad aumentare la sua quota di mercato rispetto ad altri modi di trasporto, l’adozione del Regolamento(CE) n. 1371/2007 del 23 ottobre 2007 intende stabilire l’obiettivo di conseguire un livello elevato di protezione dei consumatori nel settore dei trasporti.

Tra i diritti degli utenti dei servizi ferroviari rientra la disponibilità di informazioni sul servizio di trasporto prima e durante il viaggio. Ove possibile, le imprese ferroviarie e i venditori di biglietti dovrebbero fornire tali informazioni in anticipo e quanto prima possibile.

Infatti, il regolamento(CE) stabilisce regole che disciplinano:

– le informazioni che devono essere fornite dalle imprese ferroviarie, la conclusione di contratti di trasporto, l’emissione di biglietti e l’attuazione di un sistema telematico di informazioni e prenotazioni per il trasporto ferroviario;
– la responsabilità delle imprese ferroviarie e i loro obblighi di assicurazione nei confronti dei passeggeri e dei loro bagagli;
– gli obblighi delle imprese ferroviarie nei confronti dei passeggeri in caso di ritardo;
– la protezione delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta ikn viaggio in treno e l’assistenza alle medesime;
– la definizione e il monitoraggio di norme di qualità del servizio, la gestione dei rischi in materia di sicurezza personale dei passeggeri e il trattamento dei reclami;
– le regole generali in materia di attuazione..

Il regolamento si applica a tutti i viaggi e servizi ferroviari in tutta la Comunità forniti da una o più imprese ferroviarie titolari di licenza in virtù della direttiva 95/18/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie, mentre il regolamento non si applica alle imprese ferroviarie e ai servizi di trasporto che non sono titolari di licenza ai sensi della citata direttiva.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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