Discariche: in vigore dal 30.11 il DM 29.7.2013, su mercurio metallico considerato rifiuto

Entra in vigore dal 30.11.2013 – pubblicato sulla GU del 15 novembre

Discariche

Sulla GU del 15 novembre è pubblicato il DM 29 luglio 2013, di recepimento della direttiva 2011/97/UE che modifica gli allegati I, II e III della direttiva 1999/31/CE per quanto riguarda i criteri specifici di stoccaggio del mercurio metallico considerato rifiuto.

Entra in vigore dal 30.11.2013 .

Tali modifiche interessano direttamente il testo del DLvo 36/2003 sulle discariche.

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Decreta:

Art. 1

Modifiche agli allegati I e II del decreto legislativo 13 gennaio
2003, n. 36, recante attuazione della direttiva 1999/31/CE del
Consiglio del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti.
1. All’allegato I al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36,
dopo il punto 3 e’ aggiunto il seguente: «3-bis. Stoccaggio
temporaneo di mercurio metallico.
Ai fini dello stoccaggio temporaneo di mercurio metallico per piu’
di un anno si applicano i seguenti requisiti:
1. Il mercurio metallico e’ stoccato separatamente dagli altri
rifiuti.
2. I serbatoi sono stoccati in bacini di raccolta opportunamente
rivestiti, in modo da essere privi di crepe o fessure e resi
impermeabili al mercurio metallico, con un volume adeguato a
contenere la quantita’ di mercurio stoccato.
3. Il sito di stoccaggio e’ provvisto di barriere artificiali o
naturali atte a proteggere l’ambiente da emissioni di mercurio, con
un volume adeguato a contenere la quantita’ totale del mercurio
stoccato.
4. Il suolo del sito di stoccaggio e’ rivestito con materiali
impermeabilizzanti resistenti al mercurio. E’ prevista un’apposita
pendenza con pozzetto di raccolta.
5. Il sito di stoccaggio e’ provvisto di un sistema antincendio.
6. Lo stoccaggio e’ organizzato in modo da garantire che tutti i
serbatoi siano agevolmente localizzabili.»
2. All’allegato II, dopo il punto 5, e’ aggiunto il seguente:
«5-bis Requisiti specifici applicabili al mercurio metallico.
Ai fini dello stoccaggio temporaneo di mercurio metallico per piu’
di un anno si applicano i seguenti requisiti:
1. Controllo, ispezione e gestione delle emergenze.
Il sito di stoccaggio e’ provvisto di un sistema di controllo
continuo del vapore di mercurio, con un grado di sensibilita’ di
almeno 0,02 mg di mercurio/m³. I sensori sono posizionati a livello
del pavimento e del soffitto. E’ compreso un dispositivo di allarme
visivo e acustico. Il sistema e’ sottoposto a manutenzione annuale.
Il sito di stoccaggio e i serbatoi sono sottoposti a ispezione
visiva da parte di una persona autorizzata almeno una volta al mese.
Qualora si rilevino perdite, il gestore intraprende immediatamente le
azioni necessarie a evitare eventuali emissioni di mercurio
nell’ambiente e a ripristinare la sicurezza dello stoccaggio del
mercurio. Eventuali perdite sono considerate come fonti di
significativi effetti negativi sull’ambiente ai sensi dell’art. 13,
comma 6.
Sul sito sono disponibili piani di emergenza e dispositivi di
protezione adeguati per la manipolazione del mercurio metallico.
2. Tenuta di registri.
Tutti i documenti contenenti le informazioni di cui all’allegato
4-bis al decreto 27 settembre 2010, recante definizione dei criteri
di ammissibilita’ dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli
contenuti nel decreto del ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio 3 agosto 2005, e al precedente punto 1, incluso il
certificato che accompagna il serbatoio, nonche? i registri relativi
al destoccaggio e alla spedizione del mercurio metallico dopo il suo
stoccaggio temporaneo e alla destinazione e al trattamento previsto,
sono conservati per almeno tre anni dal termine dello stoccaggio.»

Vai al provvedimento, vedi link.

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