Disciplina igienica degli imballaggi destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari.

Il 19 febbraio 2011 entra in vigore il Decreto 21 dicembre 2010, n. 258 del Ministro della Salute, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 2011 relativo al “Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale, limitatamente agli acciai inossidabili”.

L’articolo 1 del presente regolamento recita che:
1. L’articolo 37 del decreto ministeriale 21 marzo 1973 è sostituito come segue:
“Art.37. L’Idoneità degli oggetti in acciaio inossidabile a venire in contatto con gli alimenti deve essere accertata:
– per quanto riguarda la migrazione globale, con le modalità indicate nella sezione 1 dell’Allegato IV;
– per quanto riguarda l migrazione specifica del cromo e del nichel, ove richiesto, con le modalità indicate nella sezione 2, punti 3 e 5 dell’Allegato IV;
– per quanto riguarda la migrazione specifica del manganese, ove richiesto, con le modalità indicate nella sezione 2, punto 10, dell’Allegato IV.

Nel caso di oggetti di uso ripetuto, la determinazione della migrazione specifica viene effettuata con tre “attacchi” successivi di uguale durata, sul liquido di cessione proveniente dal terzo “attacco”.

Nel caso di oggetti che possono essere impiegati in contatto con qualsiasi tipo di alimenti, la valutazione di idoneità può essere basta sulle seguenti prove, in quanto ritenute più severe tra quelle previste nella sezione 1 dell’Allegato IV:
– per oggetti destinati a contatto prolungato a temperatura ambiente: soluzione acquosa di acido acetico al 3%, per 10 giorni a 40°C;
– per oggetti destinati ad uso ripetuto, di breve durata a caldo o a temperatura ambiente: soluzione acquosa di acido acetico al 3%, a 100°C per 30 minuti;
– “attacchi” successici, con determinazione della migrazione globale e della migrazione specifica del cromo e del nichel sul liquido di cessione proveniente dal terzo “attacco”.

Per gli oggetti di cui al presente capo i limiti di migrazione specifica sono i seguenti: cromo (trivalente), non più di 0,1 ppm; nichel, non più di 0,1 ppm; manganese, non più di 0,1 ppm”.

L’articolo 2 del presente decreto prevede inoltre:
1. L’allegato II, sezione 6 – “Acciai inossidabili” – del decreto ministeriale 21 marzo 1973 è sostituito dall’Allegato I al presente regolamento.
2. L’Allegato IV, sezione 2 – “Determinazione della migrazione specifica” – del decreto ministeriale 21 marzo 1073 è modificato come segue:
a) dopo il punto 9 – “Determinazione della migrazione di stagno” – è inserito il seguente punto 10:
“10. (Manganese). – La determinazione del manganese viene effettuata sul liquido di cessione, mediante spettrofotometria di assorbimento atomico, adottando le modalità operative (concentrazione o diluizione) alla particolare sensibilità dello strumento disponibile..”

(LG-FF)

Approfondimenti

Precedente

Prossimo