Disciplina igienica dei materiali e degli oggetti in alluminio

Nel S.O. n. 149 della Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 2007 è pubblicato il Decreto 18 aprile 2007,n.76 del Ministro della salute contenente il “Regolamento recante la disciplina igienica dei materiali e degli oggetti di alluminio e di leghe di alluminio destinati a venire a contatto con gli alimenti”.

Richiamandosi al regolamento(CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, il Ministro della salute ha ritenuto opportuno, con l’emanazione del decreto 18 aprile 2007,n.76, di dover procedere alla definizione di una disciplina specifica per gli imballaggi, recipienti ed utensili di alluminio e di leghe di alluminio destinati a venire a contatto con gli alimenti.
Il provvedimento stabilisce che l’alluminio destinato alla produzione di materiali ed oggetti per contenere alimenti deve rispondere ai requisiti di purezza indicati nell’allegato 1 al regolamento e che devono rispondere alle caratteristiche di composizione riportate anche negli allegati II e III del regolamento stesso.
Nella produzione delle vaschette di alluminio e delle loro coperture è consentito l’impiego, secondo buona tecnica industriale, quali coadiuvanti tecnologici, di olii vegetali o minerali del tipo alimentare e/o conformi alla Farmacopea europea.
I materiali e gli oggetti disciplinati dal regolamento possono essere impiegati alle seguenti condizioni:
a)contatto breve: tempi superiori alle 24 ore in qualunque condizione di temperatura;
b)contatto prolungato: tempi superiori alle 24 ore a temperatura refrigerata;
c)contatto prolungato: tempi superiori alle 24 ore a temperatura ambiente limitatamente agli alimenti riportati nell’allegato IV del regolamento.
Fatte salve le disposizioni del regolamento(CE)n. 1935/2004 in materia di etichettatura, i materiali e gli oggetti disciplinati dal presente regolamento devono riportare in etichetta una o più istruzioni indicanti:
a) non idoneo al contatto con alimenti fortemente acidi o fortemente salati;
b) destinato al contatto con alimenti a temperature refrigerate;
c) destinato al contatto con alimenti a temperature non refrigerate per tempi non superiori alle 24 ore;
d) destinato al contatto con gli alimenti di cui all’allegato IV a temperature ambiente anche per tempi superiori alle 24 ore.
I materiali ed oggetti di leghe di alluminio possono riportare in etichetta la dicitura “alluminio”.
Il Decreto, inoltre, precisa che l’idoneità a venire a contatto con gli alimenti dei materiali ed oggetti di alluminio e di leghe di alluminio deve essere accertata con la verifica della composizione di cui agli allegati I,II e III al regolamento.

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