Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2010 è pubblicata la Legge 25 febbraio 2010, n. 36 sulla “Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue”.

La presente Legge, promulgata dal Presidente della Repubblica, dopo l’approvazione della Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica, stabilisce che:
“1. Il primo periodo del comma 5 dell’articolo 137 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:
“Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell’allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissate nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall’Autorità competente a norma dell’articolo 107, comma 1, è punito con l’rresto fino due anni e con l’ammenda da tremila euro a trentamila euro”.

(LG-FF)

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