Sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2010 è pubblicata la Legge 25 febbraio 2010, n. 36 sulla Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue.
La presente Legge, promulgata dal Presidente della Repubblica, dopo lapprovazione della Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica, stabilisce che:
1. Il primo periodo del comma 5 dellarticolo 137 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:
Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dellallegato 5 alla parte terza del presente decreto, nelleffettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissate nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dellAllegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dallAutorità competente a norma dellarticolo 107, comma 1, è punito con lrresto fino due anni e con lammenda da tremila euro a trentamila euro.
1. Il primo periodo del comma 5 dellarticolo 137 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:
Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dellallegato 5 alla parte terza del presente decreto, nelleffettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissate nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dellAllegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dallAutorità competente a norma dellarticolo 107, comma 1, è punito con lrresto fino due anni e con lammenda da tremila euro a trentamila euro.
(LG-FF)
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