Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni sui gas fluorurati a effetto serra, in G.U. il Decreto Legislativo

Il Decreto Legislativo n. 163, del 5 dicembre 2019, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 1 del 02/01/2020. Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006.

DECRETO LEGISLATIVO 5 dicembre 2019, n. 163
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 1 del 02/01/2020

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006. (19G00170)

Entrata in vigore del provvedimento: 17/01/2020

Art. 1 – Ambito di applicazione
Art. 2 – Definizioni
Art. 3 – Violazione degli obblighi stabiliti dall’articolo 3 del regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di prevenzione delle emissioni di gas fluorurati a effetto serra
Art. 4 – Violazione degli obblighi stabiliti dall’articolo 4 del regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di controllo delle perdite
Art. 5 – Violazione degli obblighi stabiliti dall’articolo 5 del regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di sistemi di rilevamento delle perdite
Art. 6 – Violazione degli obblighi stabiliti dall’articolo 6 del regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di tenuta dei registri conservati nella Banca Dati di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 46/2018
Art. 7 – Violazione degli obblighi stabiliti dall’articolo 8 del regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di recupero di gas fluorurati a effetto serra
Art. 8 – Violazione degli obblighi stabiliti dall’articolo 10 del regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di certificazione
Art. 9 – Violazione degli obblighi stabiliti dall’articolo 11 del regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di restrizioni all’immissione in commercio
Art. 10 – Violazione degli obblighi stabiliti dall’articolo 12 del regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di etichettatura e informazioni sui prodotti e sulle apparecchiature
Art. 11 – Violazione degli obblighi stabiliti dall’articolo 13 del regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di controllo dell’uso
Art. 12 – Violazione degli obblighi stabiliti dall’articolo 14 del regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di precarica delle apparecchiature con idrofluorocarburi
Art. 13 – Violazione degli obblighi stabiliti dall’articolo 15, 16 e 18 del regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessa in commercio, di assegnazione delle quote, di trasferimento delle quote e di autorizzazioni all’utilizzo delle quote
Art. 14 – Violazione degli obblighi stabiliti dall’articolo17 del regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di iscrizione al registro elettronico delle quote per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi
Art. 15 – Violazione degli obblighi stabiliti dall’articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 in materia di comunicazioni sulla produzione, l’importazione, l’esportazione, l’uso come materia prima e la distruzione delle sostanze elencate negli allegati I e II del regolamento
Art. 16 – Procedimento di applicazione delle sanzioni
Art. 17 – Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
Art. 18 – Clausola di invarianza finanziaria
Art. 19 – Abrogazione

Approfondimenti

Precedente

Prossimo