Discriminazione lavoratrici: dal 20 febbraio, Sanzioni più severe

Sanzioni più pesanti per i datori di lavoro che discriminano, con ammende fino a 50 mila euro e anche arresto fino a sei mesi.
Entra in vigore il 20 febbraio 2010 n. 5/2010 di attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.
Modifica il D.Lgs. 151/2001.

Entra in vigore il 20 febbraio 2010 n. 5/2010 di attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.

Per il Ministro per le Pari Opportunità, Mara Carfagna si tratta di un ulteriore passo in avanti verso il raggiungimento della parità in ambito lavorativo e professionale, “ anche se non basta una legge per colmare questo gap”.
Tra le misure che il Governo ha messo in atto per sostenere l’occupazione femminile, Carfagna ha ricordato i “40 milioni stanziati per promuovere la rete delle tagesmutter, per il finanziamento di voucher destinati al pagamento di asili nido e babysitter
“.

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Modifica il D.Lgs. 151/2001.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2010, il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 5 attuativo della Direttiva CE/54/2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunita’ e della parita’ di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione).

Il Decreto rafforza il principio antidiscriminatorio di genere ampliandolo ed estendendolo a tutti i livelli nei diversi ambiti in particolare in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione, accompagnandolo con sanzioni più severe.

Sanzioni più pesanti per i datori di lavoro che discriminano, con ammende fino a 50 mila euro e anche arresto fino a sei mesi.

Estensione di tutti i diritti relativi alla maternità ed alla paternità anche in caso di adozioni nazionali ed internazionali. Introduzione del divieto di discriminazione
anche nelle forme pensionistiche complementari e collettive.

È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Comitato
nazionale per l’attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità fra lavoratori e lavoratrici.

La consigliera o il consigliere nazionale di parità, inoltre, svolge inchieste
indipendenti in materia di discriminazioni sul lavoro.

(Red)

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