Termine breve per la richiesta di disoccupazione con requisiti ridotti da parte dei lavoratori sospesi di ditte artigiane. La domanda infatti va presentata entro 20 giorni dalla data di sospensione attività e non entro lordinaria scadenza annuale (31 marzo dellanno successivo di riferimento).
Lo precisa lINPS nel messaggio n. 6577/2010 (vedi link). Riguardo alla disoccupazione ordinaria non coperta da contribuzione contro la disoccupazione (per esempio, come apprendista, come socio di cooperativa) non preclude la possibilità di accoglimento della domanda di disoccupazione, in presenza di tutti i requisiti.
Infine, LINPS precisa che un contratto di lavoro intermittente che non prevede lobbligo di risposta alla chiamata, quindi senza indennità di disponibilità, indipendentemente dalla sua durata può dare diritto alla disoccupazione sia ordinaria che con requisiti ridotti, per i periodi di mancato lavoro. A tal fine, lINPS verificherà lassenza di contribuzione per questi periodi.
(LG-FF)
Fonte: INPS
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