Disoccupazione 2010 con nuove precisazioni INPS per ditte artigiane.

Termine breve per la richiesta di disoccupazione con requisiti ridotti da parte dei lavoratori sospesi di ditte artigiane. La domanda infatti va presentata entro 20 giorni dalla data di sospensione attività e non entro l’ordinaria scadenza annuale (31 marzo dell’anno successivo di riferimento).

Lo precisa l’INPS nel messaggio n. 6577/2010 (vedi link). Riguardo alla disoccupazione ordinaria non coperta da contribuzione contro la disoccupazione (per esempio, come apprendista, come socio di cooperativa) non preclude la possibilità di accoglimento della domanda di disoccupazione, in presenza di tutti i requisiti.

Infine, L’INPS precisa che un contratto di lavoro intermittente che non prevede l’obbligo di risposta alla chiamata, quindi senza indennità di disponibilità, indipendentemente dalla sua durata può dare diritto alla disoccupazione sia ordinaria che con requisiti ridotti, per i periodi di mancato lavoro. A tal fine, l’INPS verificherà l’assenza di contribuzione per questi periodi.

(LG-FF)

Fonte: INPS

Approfondimenti

Precedente

Prossimo