Disoccupazione con requisiti ridotti ai lavoratori sospesi di ditte artigiane.

Riportiamo nel link il Messaggio dell’INPS 4 marzo 2010, n. 6577 con il quale viene precisato che a partire dal 1° gennaio 2010, l’articolo 19 della legge n.2/2009 ha modificato le modalità di presentazione della domanda di disoccupazione con requisiti ridotti per i lavoratori sospesi.

In particolare, le nuove norme stabiliscono che tale domanda non deve più essere presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, ma entro 20 giorni dalla data di sospensione dell’attività, utilizzando lo specifico modello SR72 (DS/Sosp) che è altresì abilitato alla richiesta di prestazioni di disoccupazione ordinaria.

L’INPS spiega che requisito per il diritto all’indennità di disoccupazione ordinaria è il possesso da parte del lavoratore di un’anzianità assicurativa di 2 anni e 52 settimane di contribuzione, mentre il diritto all’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti è il possesso di un’anzianità assicurativa di 2 anni e 78 giorni di lavoro nell’anno precedente quello della sospensione.

E precisa che è cura della sede INPS verificare la presenza del secondo dei requisiti, in assenza di quelli per il diritto alla prestazione ordinaria. In entrambe le ipotesi, la concessione della prestazione è legata alla verifica dell’intervento integrativo dell’ente bilaterale, in assenza del quale nessuna delle due prestazioni può essere erogata. Anche in questi casi il lavoratore deve rendere all’INPS la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID), mediante la compilazione dell’apposita sezione del modello DS/Sosp.

(LG-FF)

Fonte: INPS

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