LINPS spiega che requisito per il diritto allindennità di disoccupazione ordinaria è il possesso da parte del lavoratore di unanzianità assicurativa di 2 anni e 52 settimane di contribuzione, mentre il diritto allindennità di disoccupazione con requisiti ridotti è il possesso di unanzianità assicurativa di 2 anni e 78 giorni di lavoro nellanno precedente quello della sospensione.
E precisa che è cura della sede INPS verificare la presenza del secondo dei requisiti, in assenza di quelli per il diritto alla prestazione ordinaria. In entrambe le ipotesi, la concessione della prestazione è legata alla verifica dellintervento integrativo dellente bilaterale, in assenza del quale nessuna delle due prestazioni può essere erogata. Anche in questi casi il lavoratore deve rendere allINPS la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID), mediante la compilazione dellapposita sezione del modello DS/Sosp.
(LG-FF)