Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2011 è pubblicata la Legge 21 aprile 2011, n. 62 recante “Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori”.

1. Il comma 4 dell’articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
“4.Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputato sia una persona che ha superato l’età di settante anni”.
2. Al comma 1dell’articolo 284 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ovvero, ove istituita, da una casa famiglia protetta.
3. Dopo l’articolo 285 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
“Art.285-bis – (Custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri)
1.Nelle ipotesi di cui all’articolo 275, comma 4, se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta ol assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, il giudice può disporre la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze cautelari di eccezionali rilevanza lo consentano”.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a far data dalla completa attuazione del piano straordinario penitenziario, e comunque a decorrere dal 1° gennaio 2014, fatta salva la possibilità di utilizzare i posti già disponibili a legislazione vigente presso gli istituti a custodia attenuata.

(LG-FF)

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