Sulla Gazzetta Ufficiale n. 206 del 5 settembre 2007 è pubblicato il Decreto Legislativo 24 luglio 2007, n. 143 riguardante Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, concernente il codice comunitario dei medicinali veterinari, in attuazione della direttiva 2004/28/CE.
Le disposizioni correttive ed integrative riguardano, fra laltro, il divieto di somministrare agli animali sostanze farmacologicamente attive se non in forma di medicinali veterinari autorizzati. Né possono essere detenute e commercializzate senza autorizzazione rilasciata dal Ministero della Salute, che tiene apposito registro dei fabbricanti e dei grossisti autorizzati e lo rende pubblico. Tali sostanze possono essere detenute e cedute soltanto tra fabbricanti e grossisti autorizzati e a tale fine si considera fabbricante anche il farmacista che effettua preparazioni galeniche in farmacia.
Nel caso di impianti di allevamento e custodia di animali destinati alla produzione di alimenti, autorizzati alla detenzione di scorte di medicinali veterinari, un medico veterinario è responsabile della custodia e dellutilizzazione delle stesse e delle tenuta di un apposito registro di carico e scarico.
Non possono formare oggetto delle scorte i medicinali veterinari contenenti antibatterici e chemioterapici da somministrare attraverso gli alimenti.
Nel caso di impianti di allevamento e custodia di animali destinati alla produzione di alimenti, autorizzati alla detenzione di scorte di medicinali veterinari, un medico veterinario è responsabile della custodia e dellutilizzazione delle stesse e delle tenuta di un apposito registro di carico e scarico.
Non possono formare oggetto delle scorte i medicinali veterinari contenenti antibatterici e chemioterapici da somministrare attraverso gli alimenti.
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