Il presente decreto non si applica ai prodotti elencati nellAllegato I che sono venduti in negozi esenti da tassazione per essere consumati al di fuori dellUnione europea.
Fatto salvo quanto diversamente disposto dagli articoli 3 e 4 non è possibile rifiutare, vietare o limitare la commercializzazione dei prodotti in imballaggi preconfezionati per motivi attinenti alle quantità nominali degli imballaggi.
Nel rispetto dei principi enunciati nel Trattato che istituisce la Comunità europea ed in particolare quelli relativi alla libera circolazione delle merci, le quantità nominali obbligatorie previste per il latte e la pasta secca continuano ad esserlo fino all11 ottobre 2012.
I prodotti elencati nel numero 2 dellAllegato I e presentati in imballaggi preconfezionati negli intervalli elencati nel numero 1 dellAllegato I, sono immessi sul mercato solo se preconfezionati in imballaggi nelle quantità nominali elencati nel numero 1 dellallegato I.
Le eventuali disposizioni tecniche attuative del presente decreto o di adeguamento ad ulteriori direttive comunitarie in materia, nonché dei relativi Allegati, sono adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
(LG-FF)