La Legge n. 203 del 13 dicembre 2024 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 303 del 28/12/2024. Disposizioni in materia di lavoro.
LEGGE 13 dicembre 2024, n. 203
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 303 del 28/12/2024
Disposizioni in materia di lavoro. (24G00218)
Entrata in vigore del provvedimento: 12/01/2025
La Legge n. 203 del 13 dicembre 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 303 del 28 dicembre 2024, recante “Disposizioni in materia di lavoro” consta di 34 articoli.
Il provvedimento è di ampia portata e comprende disposizioni trasversali in materia di rapporti di lavoro, promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ammortizzatori sociali e formazione.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
- Relazione annuale sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali rende comunicazioni alle Camere sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, con riferimento all’anno precedente, nonché sugli interventi da adottare per migliorare le condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli orientamenti e i programmi legislativi che il Governo intende adottare per l’anno in corso
- Formazione continua dei medici competenti. Utilizzando i dati dell’anagrafe nazionale dei crediti formativi, il Ministero della salute verificherà periodicamente il mantenimento del requisito della partecipazione al programma di educazione continua in medicina ai fini della permanenza nell’elenco dei medici competenti istituito presso il medesimo Dicastero
- Visite mediche. In un’ottica di semplificazione, si prevede che il medico competente possa tener conto, nella prescrizione di esami clinici e biologici e di indagini diagnostiche ritenuti necessari in sede di visita preventiva, delle risultanze dei medesimi esami e indagini già effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio, al fine di evitarne la ripetizione. Con riferimento all’obbligo di visita medica precedente alla ripresa del lavoro per i casi di assenza del lavoratore, per motivi di salute, di durata superiore a 60 giorni continuativi previsto dalla normativa vigente, l’obbligo permane solo qualora la visita sia ritenuta necessaria dal medico competente che, altrimenti, è tenuto ad esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO E DI SOMMINISTRAZIONE
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAPPORTO DI LAVORO
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DI POLITICHE FORMATIVE
DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE E CONTRIBUTIVA
Fonte: Gazzetta Ufficiale
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