Sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2007 è pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 febbraio 2007 contenente Misure per lesecuzione della legge 9 gennaio 2006,n. 12, recante disposizioni in materia di pronunce della Corte europea dei diritti delluomo.
Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 febbraio 2007 vengono dettate le misure per lesecuzione delle sentenze della Corte europea per i diritti delluomo.
Il provvedimento affida al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio la cura degli adempimenti derivanti, appunto, dalle pronunce della Corte europea dei diritti delluomo.
Sarà perciò compito del Dipartimento, in raccordo con la Rappresentanza in Italia del Consiglio dEuropa, comunicare allamministrazione interessata, se non è già stata direttamente informata, e al Ministero dellEconomia e delle Finanze, le sentenze di condanna della Corte per le violazioni della Convenzione al fine di avviare le procedure per conformarsi alle decisioni.
Il Dipartimento trasmette mensilmente alle Camere le comunicazioni della Corte indirizzate allAutorità italiana inerenti al passaggio in giudicato delle pronunce e ne inoltra la notizia dellavvenuta pubblicazione con il mezzo telematico. Predispone altresì, entro il 30 giugno di ciascun anno, la relazione al Parlamento prevista dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, sullo stato di esecuzione delle pronunce stesse, con lindicazione delle eventuali iniziative ritenute efficaci per conformarsi alla giurisprudenza della Corte.
Il provvedimento affida al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio la cura degli adempimenti derivanti, appunto, dalle pronunce della Corte europea dei diritti delluomo.
Sarà perciò compito del Dipartimento, in raccordo con la Rappresentanza in Italia del Consiglio dEuropa, comunicare allamministrazione interessata, se non è già stata direttamente informata, e al Ministero dellEconomia e delle Finanze, le sentenze di condanna della Corte per le violazioni della Convenzione al fine di avviare le procedure per conformarsi alle decisioni.
Il Dipartimento trasmette mensilmente alle Camere le comunicazioni della Corte indirizzate allAutorità italiana inerenti al passaggio in giudicato delle pronunce e ne inoltra la notizia dellavvenuta pubblicazione con il mezzo telematico. Predispone altresì, entro il 30 giugno di ciascun anno, la relazione al Parlamento prevista dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, sullo stato di esecuzione delle pronunce stesse, con lindicazione delle eventuali iniziative ritenute efficaci per conformarsi alla giurisprudenza della Corte.
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