Sulla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 14 giugno 2005 è pubblicato il Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 100 riguardante Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori della pesca e dellacquicoltura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca marittima, a norma dellart. 1 della legge 7 marzo 2003,n. 38.
In ottemperanza alla legge 7 marzo 2003,n. 38 che delega al governo la delega in materia di agricoltura (collegato alla Finanziaria 2002) è stato emanato il decreto legislativo 27 maggio 2005,n. 100 che modifica, fra laltro, il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 costituendo presso ilo Ministero delle attività agricole e forestali il Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dellacquicoltura (FSNPA) che ha lobiettivo di promuovere principalmente interventi di prevenzione per far fronte ai danni alla produzione e alle strutture produttive nel settore della pesca e dellacquicoltura, a causa di calamità naturali, avversità meteorologiche e meteomarine di carattere eccezionale.
Inoltre, su richiesta di una o più regioni o di una o più associazioni nazionali delle cooperative della pesca, delle imprese di pesca e delle imprese di acquicoltura, il Ministro delle politiche agricole e forestali dispone, per il tramite degli Istituti scientifici operanti nel Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) o dellIstituto Centrale per la ricerca applicata al mare (ICRAM), laccertamento delle condizioni per gli interventi finalizzati alla copertura dei rischi relativi a gravi danni alle strutture al fine della dichiarazione, con proprio decreto, dello stato di calamità o di avversità meteorologiche.
Come previsto dallart. 2 del decreto legislativo, la copertura assicurativa nel settore della pesca e dellacquicoltura, lo Stato concede contributi sui premi assicurativi agli imprenditori ittici e dellacquicoltura, in conformità con quanto previsto dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore della pesca. Il contributo dello Stato è concesso fino all80% del costo dei premi per contratti assicurativi che prevedono un risarcimento, qualora il danno raggiunga il 20% della produzione relativamente alle zone dellObiettivo 1 ed il 30% nelle altre zone.
Inoltre, lart. 4 del decreto legislativo prevede che, al fine di conseguire un più efficace e diretto supporto alle attività di vigilanza e controllo della pesca marittima e dellacquicoltura e delle relative filiere, è istituito presso ilo Ministero delle politiche agricole e forestali il Reparto pesca marittima (RPM) del Corpo delle Capitanerie di Porto, posto alle dipendenze funzionali dello stesso Ministero delle politiche agricole e forestali.
Sulla base degli artt. 4 e 5 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, entrerà in vigore dal 1° gennaio 2006 il Programma nazionale triennale della pesca e dellacquacoltura e che sarà operativo per il triennio 2006-2008 mediante lutilizzo degli stanziamenti finalizzati allattuazione dellart. 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991,n. 267.
Infine è previsto un Sistema di localizzazione e controllo satellitare delle navi da pesca, in applicazione del Regolamento (CE) n. 2371/2002, del Consiglio dellUE, del 20 dicembre 2002 per unimporto di 1,26 milioni di euro per lanno 2005.
Inoltre, su richiesta di una o più regioni o di una o più associazioni nazionali delle cooperative della pesca, delle imprese di pesca e delle imprese di acquicoltura, il Ministro delle politiche agricole e forestali dispone, per il tramite degli Istituti scientifici operanti nel Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) o dellIstituto Centrale per la ricerca applicata al mare (ICRAM), laccertamento delle condizioni per gli interventi finalizzati alla copertura dei rischi relativi a gravi danni alle strutture al fine della dichiarazione, con proprio decreto, dello stato di calamità o di avversità meteorologiche.
Come previsto dallart. 2 del decreto legislativo, la copertura assicurativa nel settore della pesca e dellacquicoltura, lo Stato concede contributi sui premi assicurativi agli imprenditori ittici e dellacquicoltura, in conformità con quanto previsto dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore della pesca. Il contributo dello Stato è concesso fino all80% del costo dei premi per contratti assicurativi che prevedono un risarcimento, qualora il danno raggiunga il 20% della produzione relativamente alle zone dellObiettivo 1 ed il 30% nelle altre zone.
Inoltre, lart. 4 del decreto legislativo prevede che, al fine di conseguire un più efficace e diretto supporto alle attività di vigilanza e controllo della pesca marittima e dellacquicoltura e delle relative filiere, è istituito presso ilo Ministero delle politiche agricole e forestali il Reparto pesca marittima (RPM) del Corpo delle Capitanerie di Porto, posto alle dipendenze funzionali dello stesso Ministero delle politiche agricole e forestali.
Sulla base degli artt. 4 e 5 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, entrerà in vigore dal 1° gennaio 2006 il Programma nazionale triennale della pesca e dellacquacoltura e che sarà operativo per il triennio 2006-2008 mediante lutilizzo degli stanziamenti finalizzati allattuazione dellart. 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991,n. 267.
Infine è previsto un Sistema di localizzazione e controllo satellitare delle navi da pesca, in applicazione del Regolamento (CE) n. 2371/2002, del Consiglio dellUE, del 20 dicembre 2002 per unimporto di 1,26 milioni di euro per lanno 2005.
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