Disposizioni tecniche di prevenzione incendio

Come abbiamo già anticipato nella precedente ambl@v-news, il Ministero dell’Interno ha emanato due decreti relativi alla prevenzione incendi: il primo del 10 marzo 2005 ed il secondo del 15 marzo 2005, entrambe pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 30 marzo 2005.

Il Ministero dell’Interno ha emanato due decreti relativi alla prevenzione degli incendi, con particolare riferimento all’espletamento dei servizi e alle attività di controllo, nonché alla classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi.
Il primo decreto ministeriale, ovvero il Decreto 10 marzo 2005 è relativo alle “Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d’incendio”, e si richiama in particolare al Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 499, recante l’approvazione del regolamento concernente le norme di attuazione della direttiva 93/68/CEE per la parte che modifica la direttiva 89/106/CEE in materia di prodotti da costruzione e la decisione della Commissione dell’Unione europea 2003/43/CE del 17 gennaio 2003 concernente la determinazione delle classi di reazione all’azione dell’incendio per taluni prodotti da costruzione, modificata ed integrata dalla decisione della Commissione dell’Unione europea 2003/593/CE del 7 agosto 2003. Il Decreto 10 marzo 2005 è stato emanato, infatti, dalla necessità di recepire il sistema europeo di classificazione di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione per i casi in cui è prescritta tale classificazione al fine di conformare le opere in cui vengono installati tali prodotti al requisito essenziale di sicurezza in caso d’incendio.
Il secondo decreto, ovvero il Decreto 15 marzo 2005 riporta i “Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinata da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo “. Il decreto stabilisce, in conformità a quanto previsto dal decreto recante “Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d’incendio”, le caratteristiche di reazione al fuoco che devono possedere i prodotti installati in attività ricompresse nel campo di applicazione delle vigenti disposizioni tecniche di prevenzione incendi, in luogo delle classi italiane previste dal decreto ministeriale 26 giugno 1984, e successive modifiche ed integrazioni.
Entrambe i decreti ministeriali sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 30 marzo 2005.

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