Distributori GPL : disciplina per la sicurezza degli impianti

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2007 è pubblicato il Decreto 3 aprile 2007 del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico riguardante “Modifiche ed integrazioni all’allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, recante la disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione”:

Ritenuto di dover aggiornare ed integrare la vigente normativa tecnica, il Decreto interministeriale abroga tutte le disposizioni tecniche inerenti la sicurezza antincendio degli impianti di distribuzione stradale di GPL per autotrazione emanate con il Decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340 concernente la disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione.
I prodotti provenienti da uno degli Stati membri dell’Unione europea o della Turchia, ovvero da uno degli Stati aderenti all’Associazione europea di libero scambio (EFTA) firmatari dell’accordo SEE, legalmente riconosciuti sulla base di norme o regole tecniche applicate in tali Stati che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza antincendio, equivalente a quello perseguito dalla regolamentazione indicata nel decreto, possono essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto.

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