In particolare l’interpello indica corretta interpretazione nei casi in cui la soglia dimensionale dei 15 dipendenti venga superata per effetto delle operazioni societarie quali trasferimento, cessione di ramo d’azienda, fusione, ecc. (art. 2112 c.c.).
La risposta dell’interpello ricorda che i datori di lavoro privati, che occupano da quindici a trentacinque dipendenti, sono tenuti all’assolvimento dell’obbligo di inserimento di lavoratori appartenenti alle categorie protette esclusivamente nell’ipotesi di “nuove assunzioni” ovvero al momento della sedicesima (ai sensi della disposizione di cui all’art. 3 citato).
L’interpello, poi, precisa che con la locuzione “nuova assunzione” si intende quella che realizza un effettivo incremento dell’organico aziendale, ritenuta “aggiuntiva rispetto al numero dei dipendenti in servizio” (combinato disposto di cui all’art. 3, comma 2, L. n. 68 e all’art. 2, commi 2 e 3, D.P.R. n. 333/2000).
La risposta dell’interpello indica che nelle trasformazioni societarie di cui all’art. 2112 c.c., il rapporto di lavoro continui con il cessionario/datore di lavoro ed il prestatore conservi tutti i diritti ad esso collegati, in capo al nuovo datore si realizza un sostanziale ampliamento della base occupazionale, cui è necessario, pertanto, riferirsi ai fini della corretta determinazione della quota di riserva. Inoltre viene ribadito che rientrano nell’ambito delle nuove assunzioni le eventuali trasformazioni dei contratti di apprendistato e a termine in contratto a tempo indeterminato avvenute antecedentemente ai mutamenti del contesto societario.
(LP)