Divieto di installazione di materiali contenenti amianto intenzionalmente aggiunto

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 dell’ 8 febbraio 2005 è pubblicato il Decreto 14 dicembre 2004 del Ministero della Salute concernente il “Divieto di installazione di materiali contenenti amianto intenzionalmente aggiunto”.

Il Decreto del Ministero della salute, richiamandosi ad una consistente normativa italiana ed europea, ed in particolare al Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, concernente l’ attuazione della direttiva CE 79/769 relativa all’ immissione sul mercato e all’ uso di talune sostanze e preparati pericolosi, aggiunge il punto 45 all’ allegato dello stesso decreto ministeriale relativo a :
45.Crocidolite, CAS n. 12001-28-4
Crisolito, CAS n. 12001-29-5
Amosite, CAS n. 12172-73-5
Antofillite, CAS n. 77536-67-5
Actinolite, CAS n. 77536-66-4
Tremolite, CAS n. 77536-68-6
L’ uso delle fibre elencate e dei prodotti contenenti tali fibre intenzionalmente aggiunte è vietato. L’ uso dei prodotti contenenti le fibre di amianto elencate e che sono già installati o in servizio prima della data di entrata in vigore del presente decreto è autorizzato fino alla fine della loro eliminazione o fine della vita utile.

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