Divieto e autorizzazione di balneazione revocabili

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n., 125 del 31 maggio 2003 la legge di conversione 30 maggio 2003, n. 121 del Decreto-Legge n. 51 del 31 marzo 2003.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2003 è pubblicata la legge di conversione 30 maggio 2003, n. 121 del decreto-legge 31 marzo 2003 ( pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1° aprile 2003 riguardante le ” Modifiche alla normativa in materia di acque di balneazione”. Il nuovo testo della legge di conversione prevede controlli più accurati per la balneabilità delle acque e il divieto di balneazione revocabile. Infatti, il provvedimento modifica, in parte, la legge in vigore adeguando le disposizioni alla necessità di ottenere rilievi aggiornati e più aderenti alla realtà. Ne beneficeranno, in particolare, alcuni tratti di costa risultati non idonei alla balneazione a seguito di un unico o comunque limitato numero di campioni non favorevoli. La modifica consentirà, infatti, ulteriori accertamenti e, se i nuovi controlli non confermeranno la presenza di rischi per i bagnanti, il divieto di balneazione sarà revocato. Nelle zone dichiarate nuovamente idonee alla balneazione dovranno, però, essere effettuati campionamenti o analisi ogni dieci giorni per tutto il periodo di massimo affollamento. E, se saranno rilevati almeno due campioni con esito favorevole, bisognerà procedere immediatamente alla revoca del provvedimento di idoneità di balneazione.

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