La Camera ha accolto (ma solo parzialmente) gli Emendamenti proposti da CIIP e relativi a:
– tempi di proroga
– tipologie delle PMI, per cui era ammessa la proroga.
In pratica i 60 mesi richiesti di proroga dell’art. 3, comma 2, secodo periodo del D.Lgs. 81/2008 sono stati ridotti a 55, comunque di 7 mesi in più di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008.
Il provvedimento, che pubblichiamo integralmente, passa ora all’esame del Senato (S. 3350).
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Il rinvio permette che: “i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui allarticolo 6, comma 8, lettera f).
Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f),
e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 2012,
gli stessi datori di lavoro possono autocertificare leffettuazione della valutazione dei rischi.
Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui allarticolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonchè g).
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