Pubblicato il Decreto Ministeriale del 20 marzo 2013
Il 2 luglio 2013 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20 marzo 2013 con il quale sono individuati i cosiddetti ‘lavoratori svantaggiati’, in applicazione dei principi stabiliti dal regolamento comunitario CE n. 800/2008.
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Sintesi
Art. 1 – Individuazione dei lavoratori svantaggiati
1. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 20, comma 5-ter del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come introdotto
dall’articolo 4 comma 1 lett. c) del decreto legislativo 2 marzo
2012, n. 24 e in conformita’ a quanto previsto dalle lettere a), b)
ed e) del punto 18 dell’articolo 2 del Regolamento (CE) n. 800/2008,
sono lavoratori svantaggiati:
a) “chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei
mesi”, ovvero coloro che negli ultimi sei mesi non hanno prestato
attivita’ lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro
subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli
ultimi sei mesi hanno svolto attivita’ lavorativa in forma autonoma o
parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito
annuale minimo personale escluso da imposizione;
b) “chi non possiede un diploma di scuola media superiore o
professionale” (ISCED 3) ovvero coloro che non abbiano conseguito un
titolo di studio di istruzione secondaria superiore, rientrante nel
livello terzo della classificazione internazionale sui livelli
d’istruzione;
c) “chi e’ occupato in uno dei settori economici dove c’e’ un
tasso di disparita’ uomo-donna che supera di almeno il 25%, la
disparita’ media uomo-donna in tutti i settori economici italiani”,
ovvero coloro che sono occupati in settori economici in cui sia
riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25
per cento, come annualmente individuati dalla Rilevazione continua
sulle forze di lavoro dell’Istat e appartengono al genere
sottorappresentato.
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