DM 3 maggio 2012, contributi formazione autotrasporto merci

Sulla GU n. 152 del 2.7.2012 è pubblicato il DM 3 maggio 2012, Modalita’ operative per l’erogazione dei contributi a favore delle iniziative per la formazione professionale nel settore dell’autotrasporto di merci, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83.

Sulla G.U. n. 152 del 2.7.2012 è pubblicato il DM 3 maggio 2012, Modalita’ operative per l’erogazione dei contributi a favore delle iniziative per la formazione professionale nel settore dell’autotrasporto di merci, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83.

Art. 1 – Finalita’, beneficiari e intensita’ del contributo

1. Le risorse destinate all’agevolazione per nuove azioni di formazione professionale, specifica o generale nel settore dell’autotrasporto, di cui al presente decreto, ammontano complessivamente ad euro 23.052.697, per effetto dell’art. 1, comma 1, lett. c), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 25 maggio 2011, n. 210 e dell’art. 1, lettera c), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 24 febbraio 2012, n. 55.

2. Soggetti destinatari della presente misura incentivante, e quindi delle azioni di formazione professionale, sono le imprese di autotrasporto, i cui titolari, soci, amministratori, dipendenti o addetti partecipino ad iniziative di formazione o aggiornamento professionale, generale o specifico, volte all’acquisizione di competenze adeguate alla gestione d’impresa, ed alle nuove tecnologie, allo scopo di promuovere lo sviluppo della competitivita’, l’innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro.

3. Le iniziative di cui al comma 1 sono realizzate attraverso piani formativi aziendali, interaziendali, territoriali o strutturati per filiere, con riferimento alle attivita’ di cui all’art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 6 novembre 2009.

4. L’attivita’ formativa e’ finanziabile esclusivamente se relativa ad operazioni poste in essere successivamente alla data di presentazione della domanda, anche se avviate dopo l’entrata in vigore del presente decreto, e va in ogni caso terminata entro e non oltre il termine di cui al successivo art. 3, comma 4.

5. Ai fini dell’erogazione dei contributi di cui al presente decreto, l’intensita’ massima del contributo, le relative maggiorazioni ed i costi ammissibili sono calcolati in base a quanto previsto dall’art. 39 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008.

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