Art. 1 – Finalita’, beneficiari e intensita’ del contributo
1. Le risorse destinate all’agevolazione per nuove azioni di formazione professionale, specifica o generale nel settore dell’autotrasporto, di cui al presente decreto, ammontano complessivamente ad euro 23.052.697, per effetto dell’art. 1, comma 1, lett. c), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 25 maggio 2011, n. 210 e dell’art. 1, lettera c), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 24 febbraio 2012, n. 55.
2. Soggetti destinatari della presente misura incentivante, e quindi delle azioni di formazione professionale, sono le imprese di autotrasporto, i cui titolari, soci, amministratori, dipendenti o addetti partecipino ad iniziative di formazione o aggiornamento professionale, generale o specifico, volte all’acquisizione di competenze adeguate alla gestione d’impresa, ed alle nuove tecnologie, allo scopo di promuovere lo sviluppo della competitivita’, l’innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro.
3. Le iniziative di cui al comma 1 sono realizzate attraverso piani formativi aziendali, interaziendali, territoriali o strutturati per filiere, con riferimento alle attivita’ di cui all’art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 6 novembre 2009.
4. L’attivita’ formativa e’ finanziabile esclusivamente se relativa ad operazioni poste in essere successivamente alla data di presentazione della domanda, anche se avviate dopo l’entrata in vigore del presente decreto, e va in ogni caso terminata entro e non oltre il termine di cui al successivo art. 3, comma 4.
5. Ai fini dell’erogazione dei contributi di cui al presente decreto, l’intensita’ massima del contributo, le relative maggiorazioni ed i costi ammissibili sono calcolati in base a quanto previsto dall’art. 39 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008.
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