“Queste mie poche righe di commento alle problematiche legate alla gestione, scelta ed uso dei DPI da parte dell’utilizzatore finale (inteso come datore di lavoro e dirigente a cui è affidata questa responsabilità) scaturiscono da una simpatica affermazione di un autore che, in un trattato nel cui titolo compare l’indicazione “Regole semplici e chiare, non occorre di più”, dopo una lunga illustrazione molto precisa e puntuale degli articoli del D.Lgs.81/2008 suggerisce quanto segue:
“Una regola semplice ma efficace è quella di non eccedere nella fornitura di DPI di categoria superiore a quanto effettivamente necessario …..”
Eccedere nella fornitura di DPI di categoria inadeguata non risponde sicuramente agli obblighi imposti dall’art.18 comma 1 lettera d) del D.Lgs.81/2008 che recita (tra gli obblighi del Datore di lavoro e del dirigente) “fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale sentito ……”
La scelta del DPI necessario, che deve risultare obbligatoriamente idoneo sia alle lavorazioni pericolose che sono state individuate e sia al lavoratore che lo deve utilizzare per avere una adeguata protezione, deve avvenire nell’ambito di un processo ben definito (valutazione di tutti i rischi)…”
Leggi l’intero articolo di Virginio Galimberti, Esperto dell’Associazione Ambiente e Lavoro, nell’apposita sezione dedicata agli abbonati di livello 1, 2, 3 e 4.