DPR 137/2012: obbligo di assicurazione per i professionisti dal 15.8.2013

Dal dal 15.8.2013 scatta l’obbligo di sottoscrizione di una polizza di responsabilità civile per tutti i professionisti iscritti in albi

Dal dal 15.8.2013 scatta l’obbligo di sottoscrizione di una polizza di responsabilità civile per tutti i professionisti iscritti in albi.

L’obbligo (imposto anche a tutte le nuove società fra professionisti) dovrà essere assolto entro il prossimo 15 agosto da tutti coloro, fra i circa 2 milioni di iscritti a un albo professionale, che a oggi non hanno ancora provveduto.

L’obbligo nasce con l’art. 3, comma 5, lett. e), del dl 13/8/2011, n. 138 , e viene confermato con la conversione nella legge 14/9/2011 n. 148, in G.U. 216 del 16/9/2011.

Una regolamentazione dell’obbligo avviene con il DPR 137/2012 con il quale è peraltro stabilità una proroga annuale dell’obbligo dall’agosto 2012 all’agosto 2013.

Tutti i professionisti (e le società da loro costituite) dovranno rendere noto ai clienti, evidenziando loro al momento dell’assunzione dell’incarico, come si legge nel regolamento «gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva».

La violazione di tale dovere costituirà un illecito disciplinare.

————–

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012, n. 137
Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. (12G0159) (GU n.189 del 14-8-2012 )

Entrata in vigore: 15/08/2012

Proroga Entrata in vigore: 15/08/2013

Art. 5 – Obbligo di assicurazione

1. Il professionista e’ tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attivita’ professionale, comprese le attivita’ di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.

2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.

3. Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive di cui al comma 1, l’obbligo di assicurazione di cui al presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.

Approfondimenti

Precedente

Prossimo