DPR 147/06: sostanze lesive della fascia di ozono stratosferico

E’ pubblicato sulla G.U. n. 85 del 11 aprile 2006 il DPR 15 febbraio 2006, n. 147 (“Regolamento concernente modalita’ per il controllo ed il recupero delle fughe di sostanze lesive della fascia di ozono stratosferico da apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d’aria e pompe di calore, di cui al regolamento CE n. 2037/2000”.

E’ pubblicato sulla G.U. n. 85 del 11 aprile 2006 il DPR 15 febbraio 2006, n. 147 il “Regolamento concernente modalita’ per il controllo ed il recupero delle fughe di sostanze lesive della fascia di ozono stratosferico da apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d’aria e pompe di calore, di cui al regolamento CE n. 2037/2000″.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA emana il seguente regolamento:

Art. 1. – Finalita’ e campo di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina le norme tecniche e le
modalita’ per la prevenzione, la riduzione e il recupero delle
emissioni delle sostanze controllate da taluni impianti e
apparecchiature che le contengono.
2. Il presente regolamento si applica agli impianti e
apparecchiature di condizionamento d’aria e pompe di calore che
contengono nel circuito frigorifero le sostanze controllate.

Art. 2. – Definizioni
1. Ai soli fini del presente regolamento si applicano le seguenti
definizioni:
(omissis

Art. 3. – Attivita’ di recupero e di riciclo
1. Le operazioni di recupero e di riciclo delle sostanze
controllate contenute nel circuito frigorifero di impianti e
apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di
calore sono effettuate con dispositivi conformi alle caratteristiche
e nel rispetto delle norme tecniche stabilite dalla norma ISO 11650.
2. Il gestore deve custodire un libretto di impianto conforme al
modello di cui all’allegato I. Nel libretto di impianto devono essere
registrate le operazioni di cui al comma 1.
3. I dispositivi di cui al comma 1 dovranno uniformarsi alla norma
ISO 11650 entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento.

Art. 4. – Controlli di fughe
1. Le apparecchiature e gli impianti di refrigerazione, di
condizionamento d’aria e le pompe di calore contenenti sostanze
controllate in quantita’ superiore ai 3 kg, devono essere sottoposte
a controllo della presenza di fughe nel circuito di refrigerazione,
con la frequenza indicata al comma 2, da registrarsi nel libretto di
impianto di cui all’allegato I. Gli impianti e le apparecchiature
suddette devono essere sottoposti a controllo con le seguenti
cadenze:
a) annuale: per impianti e apparecchiature con un contenuto di
sostanze controllate comprese tra i 3 e i 100 kg;
b) semestrale: per impianti e apparecchiature con un contenuto di
sostanze controllate superiore ai 100 kg.
2. Quando nel corso di un’ispezione venga individuato un indizio di
fuga, si dovra’ procedere alla ricerca della fuga con un apparecchio
cercafughe di sensibilita’ superiore a 5 g/anno. La ricerca sul lato
di alta pressione deve essere eseguita con l’impianto funzionante
mentre quella sul lato di bassa pressione deve essere eseguita con
l’impianto spento.
3. Qualora si rilevi una perdita che richieda una ricarica
superiore al 10 per cento del contenuto totale del circuito
frigorifero, l’impianto o l’apparecchiatura deve essere riparato
entro trenta giorni dalla verifica e puo’ essere messo in funzione
solo dopo che la perdita sia stata riparata.
4. I risultati dei controlli devono essere registrati nel libretto
di impianto di cui all’articolo 3, comma 2.

Art. 5. – Requisiti professionali minimi
1. Il personale che svolge le attivita’ di cui agli articoli 1, 3 e
4 deve essere in possesso dei requisiti minimi stabiliti in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 4
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

(Art. 6. – Disposizione finale
(omissis

(RMP)

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