DURC: caso di imprese in concordato preventivo

Nella nota n. 4323/2013, il vertice del Welfare

Nella nota n. 4323/2013, il vertice del Welfare interviene nuovamente in materia di rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) nel caso di imprese in concordato preventivo c.d. in continuità ex art. 186-bis Legge Fallimentare (R.D. n. 267/1942).

Già in risposta all’Interpello n. 41 del 21 dicembre 2012, si ricorda, il Ministero aveva chiarito come, costituendo la stessa una procedura finalizzata al risanamento e alla prosecuzione dell’attività aziendale, per l’azienda ammessa al concordato preventivo in base al precitato art. 186-bis, fosse possibile ottenere il rilascio del documento unico nell’ipotesi in cui il piano, omologato dal Tribunale, contempli l’integrale assolvimento dei debiti previdenziali ed assistenziali contratti prima dell’attivazione
della procedura concorsuale.
Ora, nella nota n. 4323/2013, viene ulteriormente precisato che l’azienda in crisi, che ricorre al concordato preventivo in continuità, può ottenere la regolarità contributiva ma solo successivamente all’omologazione del piano di ristrutturazione aziendale da parte del tribunale. L’istituto non trova applicazione, pertanto, nell’intervallo di tempo tra la pubblicazione del ricorso al registro delle imprese e l’emanazione del decreto di omologazione.

Fonte: Diritto.it

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