DURC ed esclusione dalla gara di appalto, sentenza Consiglio di Stato

Con Sentenza n. 5936 del 24 agosto 2010, la V sezione del Consiglio di Stato ha affermato che nella procedura per l’ affidamento per l’appalto non grava sul committente alcun obbligo finalizzato ad accertamenti sull’ entità e la natura delle irregolarità individuate nel DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva); da ciò ne discende che l’incompletezza del DURC è elemento sufficiente ai fini dell’ esclusione dalla gara di un concorrente.

Nell’ambito di una gara di appalto bandita dal Comune di Salerno nel 2006 per l’esecuzioni di lavori relativi alla realizzazione di un’isola ecologica denominata “Arechi”, l’attuale società appellata che aveva già conseguito l’aggiudicazione provvisoria (con un ribasso offerto del 30,39%) veniva poi esclusa dalla gara perché risultata non in regola con la posizione contributiva INPS della sede di Napoli in base alla certificazione D.U.R.C. acquisita dall’amministrazione in data 2 febbraio 2007.

Esclusa anche un’altra concorrente (non in regola con la posizione INAIL) la gara veniva aggiudicata in via provvisoria e poi in via defintiva all’A.T.I. intimata alla quale venivano in via d’urgenza affidato i lavori prima della stipula del relativo contratto.
L’attuale appellata proponeva ricorso al T.A.R. corredandolo poi con motivi aggiunti.
Il T.A.R., con l’impugnata sentenza, dopo aver respinto l’eccezione di inammissibilità del gravame così come sollevata dal Comune per l’evidenziata carenza di un qualsiasi interesse all’ accoglimento dello stesso, ha ritenuto fondato il ricorso rilevando che – a fronte di un D.U.R.C. incompleto e come tale equivoco, in quanto privo di qualsiasi specificazione in ordine all’importo dei relativi contributi non pagati – la stazione appaltante non poteva decidere l’esclusione dalla gara appunto perché sulla base di detto documento non era possibile rendersi contpo né della gravità dell’ infrazione, né della sicura esistenza della stessa.
….tuttavia …
come rilevato nella sentenza del TAR l’orientamento giurisprudenziale prevalente in materia porta ad escludere che le stazioni appaltanti debbano in casi del genere svolgere un’apposita istruttoria per verificare l’ effettiva entità e gravità delle irregolarità contributive dichiarate esistenti (con la valenza giuridica della pubblica fede) nel predetto documento ufficiale dell’INPS.

A ciò aggiungasi – si legge nella sentenza – che, in casi del genere, è senz’altro ragionevole ritenere che debba essere semmai l’impresa interessata a contestare immediatamente le risultanze del DURC ed ottenere le eventuali prima che venga decisa la sua esclusione dalla gara.
Nel caso in esame, invece, l’impresa appellata (e non costituita in questa sede) non solo ha omesso di verificare in via preventiva la regolarità della propria contributiva ma neppure risulta in atti che nell’ immediato, dopo l’acquisizione del DURC da parte della stazione appaltante, abbia chiesto ed ottenuto la rettifica di tale documento.
Tanto basta, a giudizio di questa Sezione, per confermare anche in questo caso il predetto orientamento giurisprudenziale prevalente in materia ne quindi – in riforma dell’ impugnata sentenza – per accogliere l’appello (con l’assorbimento della reiterata censura di inammissibilità) e per rigettare il ricorso di primo grado.
In tal senso, deve intendersi altresì corretto il dispositivo già pubblicato con una formulazione materialmente errata.

(LG/Red)

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