Nei lavori pubblici quindi si conferma che il concorrente non avrà più l’onere di produrre la certificazione ma sarà onere della stazione appaltante provvedere ad acquisirlo direttamente dall’ente competente al rilascio; nell’edilizia privata la norma avrà un impatto maggiore dal momento che fino ad oggi è l’impresa a dover produrre il DURC.
È questa una delle modifiche più significative contenute nel testo della legge di conversione del decreto legge n. 5 del 2012, approvato dalla camera.
Ora il provvedimento va al Senato.
La norma, prevista come comma 6-bis dell’articolo 14 del testo, incide quindi sul certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne i versamenti dovuti a Inps, Inail, nonché Cassa edile per i lavori dell’edilizia, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.
Va ricordato che la regolarità contributiva oggetto del documento unico di regolarità contributiva riguarda tutti i contratti pubblici, siano essi di lavori, di servizi o di forniture, siano appalti o concessioni.
La disposizione approvata che prevede l’obbligo di acquisire d’ufficio il Durc dagli enti abilitati al suo rilascio in tutti i casi in cui ciò sia richiesto dalla legge, non si applica però a tutti i tipi di contratto per i quali vige l’obbligo del Durc, ma è riferita solo ai «lavori pubblici» e a quelli «privati dell’edilizia».
Infatti, stando al tenore letterale della norma, nonostante il Durc sia obbligatorio non solo nel settore dei lavori, ma anche in quello delle forniture e dei servizi, l’obbligo di acquisizione d’ufficio da parte delle stazioni appaltanti scatta soltanto nel caso dei lavori e non nel caso di appalti di servizi e forniture.
Va altresì chiarito che l’acquisizione d’ufficio del Durc da parte delle stazioni appaltanti era già prevista dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto legge n. 185/2008, convertito nella legge n. 2/2009 ove si specifica che l’acquisizione d’ufficio del documento può avvenire, anche attraverso gli strumenti informatici, dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge (anche per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori).
Il riferimento, nella norma approvata dalle commissioni, alle modalità di acquisizione di ufficio previste dall’articolo 43 del dpr 445/2000, conferma che si può procedere in via telematica e che le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali. Nell’ambito della nozione di «lavori pubblici», rientrano, stante il riferimento all’oggetto della prestazione, sia i lavori affidati in appalto, sia i lavori affidati in appalti misti o in concessione di costruzione e gestione. In particolare le p.a. si dovranno rivolgere all’Inps, all’Inail e alle Casse edili (nel settore edile).
(Red)