Durc non autocertificabile solo nei lavori privati edili Fonte ItaliaOggi.it

Durc non autocertificabile soltanto nei lavori privati edili; nel caso di appalti pubblici, invece, resta confermata la possibilità all’impresa di sostituirlo con un’autocertificazione.
Non può essere autocertificato il Durc da presentare all’amministrazione concedente prima dell’avvio dei lavori edili (permesso di costruire o di DIA). Nei contratti pubblici di forniture e servizi fino a 20 mila euro, invece, le imprese possono continuare a sostituire il Durc con una autodichiarazione

Durc non autocertificabile soltanto nei lavori privati edili; nel caso di appalti pubblici, invece, resta confermata la possibilità all’impresa di sostituirlo con un’autocertificazione

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Decertificazione e Durc
I chiarimenti riguardano l’operazione di «decertificazione» dalla legge n. 183/2011 (legge Stabilità), per effetto della quale è stata prevista la sostituzione delle certificazioni emesse dalle p.a. con le autocertificazioni (dpr n. 445/2000) dei diretti interessati.

Tra l’altro la legge ha inserito l’articolo 44-bis al dpr n. 445/2000, il quale stabilisce che «le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d’ufficio, ovvero controllate ai sensi dell’articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore». Con nota protocollo n. 619/2012, il ministero del lavoro ha precisato che la novità della decertificazione non tocca il Durc: la previsione dell’articolo 44-bis al dpr n. 445/2000, ha detto il ministero, stabilisce semplicemente le modalità di acquisizione e gestione del Durc senza però intaccare in alcun modo il principio secondo cui le valutazioni effettuate da un organismo tecnico (nel caso, l’Inps o l’Inail) non possono essere sostituite da un’autocertificazione.

Settore privato
Di fatto, spiega la nota Inail-Inps, l’operazione di decertificazione lascia immutata la disciplina (che era e che rimane) speciale in materia di Durc; salvo la parte in cui offre la possibilità alle pubbliche amministrazioni di acquisire il Durc da parte del soggetto interessato per poi valutarne i contenuti con le modalità previste per la verifica delle autocertificazioni. Tale possibilità, precisa la nota Inail-Inps, deve intendersi riferita solo ai casi in cui la normativa prevede espressamente la presentazione del Durc da parte dei privati; vale a dire alle ipotesi individuate dall’articolo 90, comma 9, del dlgs n. 81/2008 (T.u. sicurezza). In base a tale norma, il Durc deve essere trasmesso «all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività»; in tali casi quindi, in applicazione anche della nuova previsione dell’articolo 44-bis del dpr n. 445/2000, l’amministrazione che ha ricevuto il Durc può verificare in ogni momento la sua autenticità attraverso il contrassegno posto in calce al documento (la verifica può essere effettuata utilizzando l’apposito software gratuito disponibile sul sito www.sportellounicoprevidenziale.it).

Settore pubblico
Per le stesse ragioni, aggiunge la nota Inail-Inps, resta confermato l’obbligo di acquisire d’ufficio il Durc da parte delle stazioni appaltanti pubbliche e delle amministrazioni procedenti. E resta altresì confermata la fattispecie in cui è consentito all’impresa di presentare una dichiarazione in luogo del Durc, per espressa previsione di legge, ossia quando si tratti di ipotesi di contratti di forniture e di servizi fino a 20 mila euro stipulati con le p.a. e con società in house (articolo 38 del dlgs n. 163/2006 e articolo 4 della legge n. 106/2011). Anche in questi casi, le dichiarazioni rese dalle imprese restano soggette a verifica ai sensi dell’articolo 71 del dpr n. 445/2000, con l’acquisizione d’ufficio del Durc da parte dell’amministrazione che le riceve.

La nota Inail-Inps precisa che dal 13 febbraio prossimo la richiesta del Durc per le seguenti tipologie potrà essere effettuata esclusivamente dalle stazioni appaltanti pubbliche o dalle amministrazioni procedenti:

– appalto/subappalto/affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi;
– contratti pubblici di forniture e servizi in economia con affidamento diretto;

– agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni e autorizzazioni.

(LP)

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