DURC. Recapito esclusivamente via PEC. Rilascio versione 4.0.1.27.

Lo sviluppo e la diffusione dei servizi telematici, stabilita dalle disposizioni contenute nel Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), ha lo scopo di velocizzare, semplificare e migliorare i rapporti tra la Pubblica amministrazione e le imprese, oltreché naturalmente di ridurre il costo dei servizi erogati

Le disposizioni contenute nel Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) hanno fissato il termine per l’adozione esclusiva delle modalità telematiche nelle comunicazioni con le imprese, stabilendo altresì che le pubbliche amministrazioni non possono accettare o effettuare in forma cartacea le predette comunicazioni e che, in tutti i casi in cui non è prevista una diversa modalità di comunicazione telematica, le comunicazioni in parola avvengono mediante l’utilizzo della Posta elettronica certificata (PEC).

Contestualmente, il Legislatore ha anche definito l’obbligo per le imprese di dotarsi di PEC, quale indirizzo pubblico informatico di riferimento per ciascuna di esse ed ha sancito che l’utilizzo della PEC deve essere previsto anche nelle comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni.

Con effetto dal 1 luglio 2013 il processo di adeguamento verso l’utilizzo generalizzato della PEC è giunto a completamento.
Infatti, da tale data, ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 2, del D.L. 179/2012, l’obbligo di comunicare il proprio indirizzo PEC al Registro delle Imprese, già in vigore dal 29 novembre 2011 per le società, è stato esteso anche alle imprese individuali.

L’utilizzo della PEC, come mezzo di comunicazione nei rapporti tra le Pubbliche amministrazioni e le imprese, è stato da ultimo ribadito nel recentissimo “decreto del fare”, laddove si prevede, in tema di verifica per il rilascio del documento unico di regolarita’ contributiva (DURC), che in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio di tale documento, l’invito all’interessato a regolarizzare la propria posizione deve essere effettuato mediante PEC.

Pertanto, in attuazione del quadro normativo sopra delineato, si è stabilito che anche la trasmissione dei DURC deve avvenire esclusivamente tramite lo strumento della PEC.

Ciò presuppone l’obbligatorietà, all’atto dell’inserimento della domanda attraverso l’apposito servizio on-line, della valorizzazione del campo relativo all’indirizzo PEC al quale il Documento, sulla base dell’indicazione effettuata dal richiedente, verrà trasmesso.

Pertanto, come già preannunciato con l’avviso pubblicato nel sito www.sportellounicoprevidenziale.it, il 3 luglio u.s., dal 2 settembre 2013 il sistema informatico non consentirà più l’inoltro della richiesta di DURC se non è indicato, nel modulo telematico di richiesta, l’indirizzo PEC della Stazione appaltante/Amministrazione procedente, delle SOA e delle imprese.

I DURC richiesti dalla stessa data saranno recapitati esclusivamente tramite PEC agli indirizzi indicati dagli utenti nella richiesta stessa.

Le modalità di compilazione sono descritte nei “manuali per la compilazione di una richiesta di DURC da ricevere tramite PEC” che saranno pubblicati nel predetto sito dello “Sportello unico previdenziale”.

Per i DURC richiesti dalle Stazioni appaltanti e dalle Amministrazioni procedenti, il certificato sarà recapitato anche all’impresa, nel caso in cui nel modulo telematico di richiesta sia stata indicata la PEC dell’azienda.

Si precisa che il termine per l’utilizzo esclusivo della PEC per il recapito del DURC è stato fissato e reso operativo in accordo con l’INPS e le Casse Edili, sentito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Si ricorda che per l’assistenza è disponibile il Contact center multicanale (CCM) che fornirà, come di consueto, tutte le informazioni richieste dagli utenti attraverso il numero verde gratuito 803.164, da telefono fisso, e il numero 06.164.164 per chiamate da telefono mobile (servizio a pagamento in base al piano tariffario del proprio gestore telefonico).

Fonte: INAIL

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