All’articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, avente ad oggetto la decorrenza degli obblighi in materia di valutazione dei rischi, le parole: “decorsi novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” sono state sostituite dall’espressione “a decorrere dal 1º gennaio 2009”.
Mediante tale proroga il legislatore ha ulteriormente ritardato l’entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di valutazione dei rischi, con leffetto di prolungare fino al 1° gennaio 2009 la vigenza dellarticolo 4 (commi 1, 2 e 3) del D.Lgs. 626/94, nonché la vigenza della relativa disposizione sanzionatoria contenuta nellarticolo 89 (comma 1) del medesimo decreto, di seguito riportati:
Art. 4. 1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell’attività dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro.
2. All’esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente:
a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
3. Il documento è custodito presso l’azienda ovvero l’unità produttiva.
Art. 89. Il datore di lavoro è punito con larresto da tre a sei mesi o con lammenda da 1549,00 euro a 4131 euro per la violazione degli articoli 4, commi 2 [ ].
A partire dal 1° gennaio 2009 il documento di valutazione dei rischi aziendale dovrà invece essere redatto secondo i nuovi contenuti e le modalità (e, inutile dirlo, con i riferimenti normativi) di cui agli articoli 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008 e di cui ai titoli specifici aventi ad oggetto la valutazione dei rischi allinterno del testo unico. A decorrere da tale data verranno inoltre applicate al datore di lavoro le nuove sanzioni previste dallarticolo 55 del D.Lgs. 81/2008 in caso di omessa o carente/inadeguata valutazione dei rischi, nonché le disposizioni sanzionatorie contenute nei titoli specifici (v. articolo 298 D.Lgs. 81/2008: Principio di specialità. Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione prevista dal titolo I e da una o più disposizioni previste negli altri titoli, si applica la disposizione speciale.).
AG