E’partita la liberalizzazione dei mercati dell’energia

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n.139 del 18 giugno 2007 del Decreto-Legge 18 giugno 2007 riguardante “Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia “, a partire dal 1° luglio scorso i clienti domestici del mercato elettrico sono liberi di scegliere il proprio fornitore.

Le disposizioni per la gestione delle attività di distribuzione e vendita di energia elettrica e per la tutela dei consumatori finali, di cui all’articolo 1 del Decreto legge 18 giugno 2007 recita:
“Dal 1° luglio 2007, l’attività di distribuzione di energia elettrica per le imprese le cui reti alimentano almeno 100.000 clienti finali è svolta in regime di separazione societaria rispetto all’attività di vendita. Tali imprese di distribuzione, che svolgono alla data del 30 giugno 2007, l’attività di vendita di energia elettrica in forma integrata, costuiscono entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una o più società per azioni alle quali trasferiscono i beni e i rapporti, le attività e le passività relativi all’attività di vendita. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas adotta disposizioni per la separazione funzionale, secondo le direttive 2003/55/CE del 26 giugno 20°03 del Parlamento europeo e del Consiglio, anche per lo stoccaggio di gas e definisce le modalità con cui le imprese di distribuzione di energia elettrica e di gas naturale garantiscono l’accesso tempestivo e non discriminatorio ai dati derivanti dai sistemi e dall’attività di misura, relativi aik consumi dei clienti connessi alla propria rete, strettamente necessari per la formulazione delle offerte commerciali e la gestione dei contratti di fornitura.
Dal 1° luglio 2007, i clienti finali domestici hanno diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura di energia elettrica colme clienti vincolati, secondo modalità stabilite dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, e di scegliere un fornitore diverso dal proprio distributore. In mancanza di tasle scelta, fino al completo recepimento della direttiva 2003/54/CE del 26 giugno 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, l’erogazione del servizio per i clienti finali domestici non riforniti di energia elettrica sul mercato libero è garantita dall’impresa di distribuzione, anche attraverso apposite società di vendita, e la funzione di approvvigionamento continua ad essere svolta dall’Acquirente Unico Spa.

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