Eco shopper: Ministero Ambiente risponde su proroga

Il 22 maggio u.s. il sottosegretario FANELLI ha risposto all’interrogazione n. 3-02871 presentata del Sen. Francesco Ferrante circa l’interpretazione dell’art. 2 del D.L. n. 2/2012, relativo alla commercializzazione dei sacchetti di plastica a seguito della proroga. Polemiche con Assobioplastiche.

Il 22 maggio u.s. il sottosegretario FANELLI risponde in merito all’interrogazione n. 3-02871 presentata dal senatore Ferrante, che contesta l’interpretazione data da una circolare di Unionplast ai propri aderenti in ordine alla tipologia di shopper commercializzabili a seguito della proroga, prevista …., del termine relativo al divieto di commercializzazione degli shopper stessi.

Il ministero chiarisce anche che i sacchi realizzati con polimeri non compostabili, quindi tutti quelli fatti di plastica tradizionale, devono contenere una percentuale di plastica riciclata proveniente dalla raccolta differenziata di almeno il 10% e di almeno il 30% se trattasi di sacchi destinati al trasporto di alimenti.

Polemiche a con Assobioplastiche …

Pubblichiamo una sintesi: leggi l’intera risposta al link riportato a fianco

In ordine a tale questione, l’interpretazione data da Unionplast non va nella direzione disposta dal decreto-legge citato.
In particolare, l’articolo 2 anzidetto, recante disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell’ambiente, stabilisce quali tipologie di sacchi da asporto siano esenti dal divieto di commercializzazione previsto dall’articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’articolo 23, comma 21-novies, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Tale articolo 2, al comma 1, fa riferimento ai sacchi realizzati con polimeri (plastiche) conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002 (quindi materiali compostabili), nonché a quelli che sono realizzati con altri polimeri (materiali non compostabili) che rispondono contemporaneamente ad altri requisiti che qualificano un sacco come riutilizzabile e quindi da preferire rispetto ai sacchi monouso.
Tali requisiti sono lo spessore superiore a 200 micron, se trattasi di sacchi destinati all’uso alimentare (cioè per il trasporto di alimenti), e 100 micron, se destinati ad altri usi, qualora siano provvisti di una maniglia esterna alla dimensione utile dello stesso sacco; lo spessore superiore ai 100 micron, se destinati all’uso alimentare e 60 micron se destinati agli altri usi, qualora siano provvisti di maniglia interna alla dimensione utile del sacco.

Il comma 2 dello stesso articolo prevede la possibilità che entro il 31 dicembre 2013 siano individuate eventuali ulteriori caratteristiche tecniche dei sacchi, ai fini della loro commercializzazione.

……. omissis ….

Il senatore FERRANTE (PD) si dichiara soddisfatto della risposta ricevuta dal sottosegretario Fanelli ed auspica che il Governo riesca ad anticipare il termine, previsto per dicembre 2013, per l’emanazione del decreto attuativo di natura non regolamentare previsto dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 2 del 2012.

(Pa-Ro)

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