Edilizia abitativa: investimenti Ue a favore dell’efficienza energetica.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 126/3 del 21-5-2009 è pubblicato il Regolamento(CE) N. 397/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 che modifica il regolamento(CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale per quanto riguarda l’ammissibilità degli investimenti a favore dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili nell’edilizia abitativa.

Al fine di aumentare il potenziale di crescita sostenibile a lungo termine dell’Europa, il 26 novembre 2008 la Commissione europea ha adottato una comunicazione relativa a un piano europeo di ripresa economica che evoca l’importanza di effettuare investimenti mirati a migliorare l’efficienza energetica dell’edilizia, compreso il settore abitativo.

Il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) appoggia gli interventi nel settore dell’edilizia abitativa, compreso l’aspetto dell’efficienza energetica, soltanto a favore degli Stati membri che hanno aderito all’Unione europea il 1° maggio 2004 o successivamente a tale data, qualora siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento(CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio. Il sostegno agli investimenti a favore dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili nel settore dell’edilizia abitativa deve essere garantito a tutti gli Stati membri, conformemente agli obiettivi della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006, la quale prevede il sostegno degli investimenti effettuati nell’ambito di programmi pubblici concernenti l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici.

Al fine di garantire la certezza del diritto con riguardo all’ammissibilità delle spese, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno ritenuto opportuno aggiungere ulteriori forme di costi ammissibili applicabili a tutte le sovvenzioni del FESR (ad esempio costi indiretti, somme forfetarie e i costi fissi basati su tabelle standard e di costi unitari) la cui applicazione dovrà essere retroattiva a decorrere dal 1° agosto 2006, data di entrata in vigore del citato regolamento (CE) n. 1080/2006 che pertanto viene modificato con il presente regolamento(CE) n. 397/2009 del 6-5-2009.

Conseguentemente, l’articolo 7 del regolamento(CE) n. 1080/2006 prevede varie modifiche tra le quali l ‘inserimento del seguente paragrafo:
“1bis-In ogni Stato membro, le spese per i miglioramenti dell’effici9enza energetica e per l’utilizzo di energie rinnovabili negli alloggi esistenti sono ammissibili fino ad un importo pari al 4% dello stanziamento FESR totale.
Gli Stati membri definiscono le categorie di alloggi ammissibili nelle norme nazionali, in conformità, all’articolo 56, paragrafo 4, del regolamento(CE) n. 1083/2006, al fine di sostenere la coesione sociale”.

Le spese per l’m edilizia abitativa, fatta eccezione di quelle a favore dell’efficienza energetica e dell’utilizzo di energie rinnovabili di cui al paragrafo 1bis, sono ammissibili soltanto per gli Stati membri che hanno aderito all’Unione europea il 1° maggio 2004 o successivamente a tale data, qualora siano rispettate le condizioni previste.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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