Il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) appoggia gli interventi nel settore delledilizia abitativa, compreso laspetto dellefficienza energetica, soltanto a favore degli Stati membri che hanno aderito allUnione europea il 1° maggio 2004 o successivamente a tale data, qualora siano rispettate le condizioni di cui allarticolo 7, paragrafo 2, del regolamento(CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio. Il sostegno agli investimenti a favore dellefficienza energetica e delle energie rinnovabili nel settore delledilizia abitativa deve essere garantito a tutti gli Stati membri, conformemente agli obiettivi della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006, la quale prevede il sostegno degli investimenti effettuati nellambito di programmi pubblici concernenti lefficienza degli usi finali dellenergia e i servizi energetici.
Al fine di garantire la certezza del diritto con riguardo allammissibilità delle spese, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno ritenuto opportuno aggiungere ulteriori forme di costi ammissibili applicabili a tutte le sovvenzioni del FESR (ad esempio costi indiretti, somme forfetarie e i costi fissi basati su tabelle standard e di costi unitari) la cui applicazione dovrà essere retroattiva a decorrere dal 1° agosto 2006, data di entrata in vigore del citato regolamento (CE) n. 1080/2006 che pertanto viene modificato con il presente regolamento(CE) n. 397/2009 del 6-5-2009.
Conseguentemente, larticolo 7 del regolamento(CE) n. 1080/2006 prevede varie modifiche tra le quali l inserimento del seguente paragrafo:
1bis-In ogni Stato membro, le spese per i miglioramenti delleffici9enza energetica e per lutilizzo di energie rinnovabili negli alloggi esistenti sono ammissibili fino ad un importo pari al 4% dello stanziamento FESR totale.
Gli Stati membri definiscono le categorie di alloggi ammissibili nelle norme nazionali, in conformità, allarticolo 56, paragrafo 4, del regolamento(CE) n. 1083/2006, al fine di sostenere la coesione sociale.
Le spese per lm edilizia abitativa, fatta eccezione di quelle a favore dellefficienza energetica e dellutilizzo di energie rinnovabili di cui al paragrafo 1bis, sono ammissibili soltanto per gli Stati membri che hanno aderito allUnione europea il 1° maggio 2004 o successivamente a tale data, qualora siano rispettate le condizioni previste.
(LG-FF)