Edilizia scolastica, in G.U. un Decreto sui mutui trentennali che possono stipulare le Regioni

In Gazzetta il decreto del Ministero Economia del 23 gennaio 2015 che autorizza le Regioni a stipulare mutui di durata trentennale per interventi di edilizia scolastica e residenziale.

Il Decreto del Ministero dell”Economia che reca le modalità di attuazione per le operazioni di mutuo che le Regioni possono stipulare per interventi di edilizia scolastica e residenziale è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Il decreto stabilisce che le Regioni possono essere autorizzate a stipulare mutui di durata trentennale con oneri di ammortamento, a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) per interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, l’ efficienza energetica di scuole e immobili destinati all”istruzione scolastica e all’alta formazione artistica, musicale e coreutica e di immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari. I mutui potranno inoltre servire per la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e palestre nelle scuole o per il miglioramento di quelle esistenti.

Il decreto è stato emanato anche in seguito all’intesa, sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 1° agosto 2013, tra il Governo, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali, sull’attuazione dei piani di edilizia scolastica formulati.
I piani regionali che dovranno essere redatti nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.

I dieci criteri per la definizione dei piani:
a) avanzato livello di progettazione;
b) riedificazione o riqualificazione di immobili in stato di pericolo o inagibili, i cui interventi siano volti alla completa e definitiva rimozione delle condizioni di pericolo o inagibilità misurato attraverso il rapporto tra la prestazione specifica offerta dall’edificio ante operam ed il fabbisogno specifico soddisfatto post operam;
c) completamento dei lavori già iniziati e non completati per mancanza di finanziamento misurato attraverso il rapporto fra il costo dell’intervento di completamento e il costo degli interventi già sostenuti;
d) rispondenza del progetto alle specifiche esigenze didattiche misurato attraverso il rapporto fra prestazione specifica offerta dall’edificio ante operam e il fabbisogno specifico soddisfatto post operam;
e) eventuale quota di cofinanziamento da parte degli enti locali misurata in percentuale dell’intervento a carico del bilancio degli Enti locali;
f) quantificazione del risparmio energetico misurato attraverso il numero di classi di miglioramento energetico dell’edificio;
g) rilascio di superfici in affitto a titolo oneroso misurato in euro/anno;
h) eventuale coinvolgimento di investitori privati misurato in percentuale dell’intervento a carico dell’investitore privato;
i) edificio scolastico ricompreso in processi di riqualificazione urbana;
l) ulteriori criteri definiti a livello regionale sulla base di specificita’ territoriali, tenendo conto in particolare delle aree a rischio sismico e a rischio idrogeologico.

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 23 gennaio 2015
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 51 del 03/03/2015

Modalità di attuazione della disposizione legislativa relativa a operazioni di mutuo che le regioni possono stipulare per interventi di edilizia scolastica e residenziale. (15A01578)

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