Edilizia: uso razionale dell’energia e sviluppo delle fonti rinnovabili

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 12 agosto 2005 è pubblicato il Decreto 27 luglio 2005 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla Norma concernente il regolamento d’attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (articolo 4, commi 1 e 2), recante “Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”.

Con l’emanazione del Decreto 27 luglio 2005, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti intende affrontare il problema del risparmio energetico in relazione al settore delle costruzioni ed in particolare in materia di qualità dei prodotti costruiti e di efficienza dei relativi processi, tenendo conto del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, massimo organo tecnico consultivo dello Stato, reso in data 15 giugno 2005, n. 106/05.
In particolare, viene ritenuto che i regolamenti di attuazione dei commi 1 e 2 dell’art. 4 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10, debbano coinvolgere l’intero edificio da intendersi come sistema integrato di strutture ed impianti e, tenere conto delle specificità geografiche e climatiche, nonché del benessere degli occupanti , oltre a mantenere la coerenza con le indicazioni della direttiva 2002/91/CE in tema di qualità della regolamentazione che tenga conto delle conseguenze sistemiche delle soluzioni proposte in termini di costi e benefici, ponendo particolare attenzione alle loro ripercussioni sulla realtà economica, ambientale ed industriale del Paese.
Pertanto il Decreto ministeriale definisce i criteri generali tecnico-costruttivi e le tipologie per l’edilizia sovvenzionata nonché per l’edilizia pubblica e privata, anche riguardo alla ristrutturazione degli edifici esistenti, al fine di favorire ed incentivare l’uso razionale dell’energia, il contenimento dei consumi di energia nella produzione o nell’utilizzo di manufatti, precisando che tale decreto si applica agli edifici di nuova costruzione ed a quelli esistenti oggetto di interventi di ristrutturazione importanti, dotati di impianti di riscaldamento e/o di climatizzazione.
In sede di redazione degli strumenti urbanistici comunali, o di revisione generale degli stessi, per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, si dovrà procedere, da parte degli stessi Comuni, alla individuazione e, se del caso, alla localizzazione delle eventuali fonti rinnovabili di energia presenti o ipotizzabili sul territorio comunale. L’indagine dovrà individuare le condizioni che consentano, in relazione alle previsioni relative alle trasformazioni urbanistiche contenute nello strumento di pianificazione, il massimo utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili in precedenza individuate.
Per tutti gli edifici di nuova costruzione,il decreto prevede che ai fini dei requisiti di risparmio energetico per edifici di nuova costruzione, vanno minimizzati i consumi di energia primaria anche attraverso:
-l’utilizzo ottimale di materiali componenti e sistemi per raggiungere adeguati livelli di isolamento termico e di inerzia termica dell’involucro dell’edificio;
-il controllo della radiazione solare incidente sulle superfici trasparenti;
-l’aumento dell’efficienza energetica degli impianti di climatizzazione e produzione di acqua calda sanitaria;
-la riduzione delle dispersioni dell’impianto di distribuzione dell’acqua calda sanitaria e dell’acqua o dell’aria utilizzate come fluidi termoconvettori per il riscaldamento e il raffreddamento;
-l’utilizzo di lampade ad alta efficienza energetica e di sistemi di regolazione automatica degli impianti di illuminazione interna ed esterna;
-l’utilizzo di sistemi di controllo e gestione e contabilizzazione degli impianti di riscaldamento, ventilazione e raffreddamento, in grado di adattare l’impianto alle diverse condizioni di carico e alle differenti esigenze di comfort degli occupanti.

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