Efficienza degli usi finali dell’energia e dei servizi energetici

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 114/64 del 27-4-2006 è pubblicata la Direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio.

La direttiva in questione, ritenendo che nella Comunità è necessario migliorare l’efficienza degli usi finali dell’energia, controllare la domanda di energia e promuovere la produzione di energia rinnovabile, è in linea con la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, e con la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, che prevedono la possibilità di far leva sull’efficienza energetica e gestione della domanda come strumenti alternativi alla creazione di nuova capacità e come strumento di tutela ambientale, dando facoltà alle autorità degli Stati membri, tra l’altro, di bandire gare per la nuova capacità o di adottare misure per l’efficienza energetica e il controllo della domanda, compreso il sistema dei “certificati bianchi”.cioè un certificato rilasciato da organismi di certificazione indipendenti attestante le veridicità delle affermazioni degli operatori di mercato che annunciano risparmi di energia grazie a misure di miglioramento dell’efficienza energetica.
Come previsto nel capo II (art. 4) della direttiva 2006/32/CE relativo al risparmio energetico, l’obiettivo generale è quello affinché gli Stati membri adottino e mirino a conseguire un obiettivo nazionale indicativo globale di risparmio energetico pari al 9% per il nono anno di applicazione della direttiva stessa da conseguire tramite servizi energetici e ad altre misure di miglioramento dell’efficienza energetica, così come stabilito e calcolato in conformità delle disposizioni e del metodo di cui all’allegato 1. Ai fini del raffronto dei risparmi energetici e per la conversione in un’unità comparabile si dovranno applicare i fattori di conversione di cui all’allegato II, a meno che non sia giustificabile il ricorso ad altri fattori di conversione. L’allegato III riporta alcuni esempi di misure di miglioramento dell’efficienza energetica ammissibili. L’allegato IV definisce, invece, un quadro generale per la misurazione e la verifica dei risparmi energetici. Il risparmio energetico nazionale a fronte dell’obiettivo nazionale indicativo di risparmio energetico è misurato a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Fonte: Eur-Lex

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