Elenco comunitario di vettori aerei soggetti a divieto operativo.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 182/4 del 15-7-2009 è pubblicato il Regolamento(CE) n. 619/2009 della Commissione del 13 luglio 2009 recante modifica dl regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità.

Poiché a norma dell’art. 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2111/2005, alcuni Stati membri hanno comunicato alla Commissione informazioni utili nel contesto dell’aggiornamento dell’elenco comunitario dei vettori soggetti a un divieto operativo all’interno della comunità, con il presente regolamento(CE) viene aggiornato l’elenco comunitario d cui al regolamento(CE) n. 474/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006.

In base alle informazioni ottenute attraverso i controlli a terra SAFA effettuati su aeromobili di alcuni vettori aerei comunitari, nonché tramite ispezioni e audit effettuati in aree specifiche dalle rispettive autorità aeronautiche nazionali, alcuni Stati membri hanno adottato determinate misure di intervento. Essi hanno informato la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea in merito a queste misure: le autorità competenti della Grecia hanno comunicato che il certificato di operatore aereo (COA) del vettore EuroAir Ltd è stato revocato l’8 maggio 2009, le autorità competenti della Svezia hanno comunicato di aver revocato, il 23 gennaio 2009, il COA del vettore Nordic Airways AB (“Regional”) e, il 31 marzo 2009, quello del vettore Fly Excellence AB.

Inoltre, l’8 aprile 2009, le autorità competenti tailandesi (il Ministero dell’aviazione civile (MAC) tailadendese) hanno informato la Commissione di aver revocato il CAO del vettore One Two go: Nonostante One Two Go abbia presentato ricorso contro l’ordinanza di revoca, il MAC ha confermato tale ordinanza in data 4 maggio 2009.

Pertanto, tenendo conto del fatto che l’operatore in questione ha perso il suo COA e che, di conseguenza, la sua licenza di esercizio non può più essere considerata valida, sulla base dei criteri comuni, si ritiene che One Two Go non sia più un “vettore aereo” secondo la definizione dell’articolo 2 del regolamento (CE) 2111/2005 e debba pertanto essere cancellato dall’elenco di cui all’allegato A.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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