Eliminazione di prodotti alimentari non più destinati al consumo umano

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’ UE L 32/13 del 4.2.2006 è pubblicato il Regolamento(CE)n.197/2006 della Commissione del 3 febbraio 2006 recante misure transitorie a norma del regolamento(CE)n.1774/2002 relative alla raccolta, al trasporto, al trattamento, all’ utilizzo e all’ eliminazione di prodotti alimentari non più destinati al consumo umano.

Il Regolamento (CE)n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, dispone una revisione completa della normativa comunitaria in tema di sottoprodotti di origine animale destinati al consumo umano, compresa l’ introduzione di una serie di severe prescrizioni.Esso dispone altresì l’ adozione di opportune misure transitorie.
Considerato il carattere rigorose di tali prescrizioni, il regolamento (CE) n. 813/2003 della Commissione, del 12 maggio 2003, recante misure transitorie a norma del regolamento (CE)n. 1774/2002 relative alla raccolta, al trasporto e all’ eliminazione di prodotti alimentari non più destinati al consumo umano, ha concesso una deroga agli Stati membri per consentire loro di autorizzare gli operatori ad applicare fino al 31 dicembre 2005 le norme nazionali in materia. Gli Stati membri hanno chiesto, però, di prolungare ulteriormente la deroga in modo da evitare di perturbare gli scambi commerciali.
La Commissione, chiesto il parere dell’ Autorità europea per la sicurezza alimentare, ha adottato il Regolamento(CE)n.197/2006 del 3 febbraio 2006 sulla deroga in materia di raccolta, trasporto,trattamento, utilizzo ed eliminazione dei prodotti alimentari non più destinati al consumo umano, anche in conformità al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
Il regolamento di proroga, che sarà applicato dal 1° gennaio 2006 al 31 luglio 2007, sottolinea che i prodotti non più destinati al consumo umano:
-non siano entrati in contatto con nessun sottoprodotto di origine animale di cui agli articoli 4e e 5 e alle lettere da a) ad e) e da g) a k) dell’ articolo 6, paragrafo 1, del già citato regolamento(CE)n.1774/2002 o con altre materie prime di origine animale;
-ciò non costituisca un rischio per la salute pubblica e per gli animali.
La deroga non si applica alle materie prime di origine animale.

Fonte: Eur-Lex

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