Emendamento al ddl sull’WELFARE” (ora alla Camera)

Divieto del ricorso al lavoro somministrato limitatamente ai casi di maggiore e conclamata esposizione a particolari rischi (ad agenti cancerogeni, chimici, biologici e atmosfere esplosive), come previsto dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, norma – inopportunamente – abrogata dall’articolo 85, lettera f) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Proposta di inserire 1 Emendamento al ddl n. 3178 sull’”Welfare” – Camera

Dopo l’articolo 13 è inserito il seguente
Art. 13-bis.
(Sicurezza sul lavoro in presenza di esposizione a rischi di particolare gravità)
1. All’articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 , dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera:
“c-bis) per lavori che prevedono:
1. rischio di esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni, chimici e biologici di cui agli articoli 61, 68, 69, comma 1, 72-decies, 75, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
2. utilizzo di attrezzature per lavori in quota di cui all’articolo 36-bis, comma 1 o elencate nell’allegato XIV del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
3. utilizzo di dispositivi di protezione individuale appartenenti, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, alla terza classe, definititi «salvavita»
4. rischio di presenza di atmosfere esplosive di cui all’articolo 88-bis, commi 1 e 2 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.”

con decorrenza 1 marzo 2008.
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Motivazione:
L’emendamento propone il divieto al ricorso al lavoro somministrato seppure limitatamente ai casi di maggiore e conclamata esposizione a particolari rischi (ad agenti cancerogeni, chimici, biologici e atmosfere esplosive).
Si sottolinea che il divieto al ricorso al cosiddetto lavoro interinale era già previsto dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, norma – inopportunamente – abrogata dall’articolo 85, lettera f) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
L’emendamento tende a riprodurre la garanzia di utilizzi di lavoratori professionalmente preparati in poche e limitate attività lavorative nelle quali l’insufficiente formazione e professionalità potrebbe causare conseguenze pericolose non solo ai singoli lavoratori ma a tutti i lavoratori presenti e – in molti casi – addirittura alle popolazioni (ad esempio nei rischi rilevanti o di presenza di agenti cancerogeni, chimici e biologici ad alta pericolosità o di atmosfere esplosive).
Si evidenzia, infine, che l’emendamento NON contempla il divieto di ricorso al lavoro somministrato per tutti gli agenti chimici e biologici, ma solo per quelli più pericolosi, ad esempio:
– solo per il rischi di esposizioni ad agenti chimici per i quali è obbligatoria la sorveglianza sanitaria, ma non per quelle per le quali NON è prevista la sorveglianza sanitaria;
– solo per gli agenti biologici appartenenti alle cosiddette classi 3.a e 4.a ma NON per quelli appartenenti alle classi 1.a e 2.a
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(RP)

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