Dopo larticolo 13 è inserito il seguente
“Art. 13-bis.
(Sicurezza sul lavoro in presenza di esposizione a rischi di particolare gravità)
1. Allarticolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 , dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera:
“c-bis) per lavori che prevedono:
1. rischio di esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni, chimici e biologici di cui agli articoli 61, 68, 69, comma 1, 72-decies, 75, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
2. utilizzo di attrezzature per lavori in quota di cui allarticolo 36-bis, comma 1 o elencate nell’allegato XIV del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
3. utilizzo di dispositivi di protezione individuale appartenenti, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, alla terza classe, definititi «salvavita»
4. rischio di presenza di atmosfere esplosive di cui allarticolo 88-bis, commi 1 e 2 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.”
con decorrenza 1 marzo 2008.
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Motivazione:
L’emendamento propone il divieto al ricorso al lavoro somministrato seppure limitatamente ai casi di maggiore e conclamata esposizione a particolari rischi (ad agenti cancerogeni, chimici, biologici e atmosfere esplosive).
Si sottolinea che il divieto al ricorso al cosiddetto lavoro interinale era già previsto dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, norma inopportunamente abrogata dallarticolo 85, lettera f) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
L’emendamento tende a riprodurre la garanzia di utilizzi di lavoratori professionalmente preparati in poche e limitate attività lavorative nelle quali l’insufficiente formazione e professionalità potrebbe causare conseguenze pericolose non solo ai singoli lavoratori ma a tutti i lavoratori presenti e in molti casi addirittura alle popolazioni (ad esempio nei rischi rilevanti o di presenza di agenti cancerogeni, chimici e biologici ad alta pericolosità o di atmosfere esplosive).
Si evidenzia, infine, che lemendamento NON contempla il divieto di ricorso al lavoro somministrato per tutti gli agenti chimici e biologici, ma solo per quelli più pericolosi, ad esempio:
– solo per il rischi di esposizioni ad agenti chimici per i quali è obbligatoria la sorveglianza sanitaria, ma non per quelle per le quali NON è prevista la sorveglianza sanitaria;
– solo per gli agenti biologici appartenenti alle cosiddette classi 3.a e 4.a ma NON per quelli appartenenti alle classi 1.a e 2.a
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(RP)