Nella serata del 26 aprile 2020, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha annunciato l’immediata emanazione di un nuovo DPCM contenente le misure di contenimento del contagio da Covid-19, valide a far data dal 4 maggio 2020 su tutto il territorio nazionale, che consentiranno al Paese di entrare nella c.d. “Fase 2”.
Analizziamo di seguito, sinteticamente, il contenuto di tali misure di possibile interesse per i Datori di lavoro, che vanno ad integrare o ad aggiungersi a quelle già previste dal DPCM 10 aprile 2020 di cui abbiamo dato conto in un nostro precedente approfondimento:
1. Divieto di trasferimento o spostamento per le persone fisiche, con mezzi pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui si trovino attualmente, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza / situazione di necessità, ovvero per motivi di salute. Si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie (è stato altresì annunciato un aggiornamento del modello di autodichiarazione per gli spostamenti).
2. Restano sospesi i congressi, riunioni, meeting ed eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità ed è differita ogni altra attività convegnistica o congressuale a data successiva al 17 maggio.
3. Sospensione delle attività commerciali al dettaglio e delle attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri ed estetisti), fatta eccezione per quelle individuate negli allegati 1 e 2 al DPCM. Viene consentita la ristorazione con asporto, fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi. Gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di 1 metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’allegato 5 al DPCM.
4. Restano sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali ad eccezione:
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L’articolo completo dell’Avv. Luigi Colantuoni è disponibile al link sottostante