“Emergenza COVID-19: annunciato l’avvio della Fase 2” di Luigi Colantuoni

Pubblichiamo l’approfondimento “Emergenza COVID-19: annunciato l’avvio della Fase 2” dell’Avv. Luigi Colantuoni.

Emergenza COVID-19: annunciato l’avvio della “Fase 2”

Nella serata del 26 aprile 2020, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha annunciato l’immediata emanazione di un nuovo DPCM contenente le misure di contenimento del contagio da Covid-19, valide a far data dal 4 maggio 2020 su tutto il territorio nazionale, che consentiranno al Paese di entrare nella c.d. “Fase 2”.

Analizziamo di seguito, sinteticamente, il contenuto di tali misure di possibile interesse per i Datori di lavoro, che vanno ad integrare o ad aggiungersi a quelle già previste dal DPCM 10 aprile 2020 di cui abbiamo dato conto in un nostro precedente approfondimento:

1. Divieto di trasferimento o spostamento per le persone fisiche, con mezzi pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui si trovino attualmente, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza / situazione di necessità, ovvero per motivi di salute. Si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie (è stato altresì annunciato un aggiornamento del modello di autodichiarazione per gli spostamenti).

2. Restano sospesi i congressi, riunioni, meeting ed eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità ed è differita ogni altra attività convegnistica o congressuale a data successiva al 17 maggio.

3. Sospensione delle attività commerciali al dettaglio e delle attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri ed estetisti), fatta eccezione per quelle individuate negli allegati 1 e 2 al DPCM. Viene consentita la ristorazione con asporto, fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi. Gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di 1 metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’allegato 5 al DPCM.

4. Restano sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali ad eccezione:
(…)

L’articolo completo dell’Avv. Luigi Colantuoni è disponibile al link sottostante

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