Emissioni degli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 4 dicembre 2007 è pubblicato il Decreto 25 settembre 2007 del Ministro dei Trasporti sul “Recepimento della direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alle emissioni degli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio.

Visto il regolamento(CE) n. 706/2007 della Commissione del 21 giugno 2007, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, disposizioni amministrative per l’omologazione CE di veicoli a motore e una prova armonizzata per misurare le perdite di alcuni impianti di condizionamento d’aria, Il Ministro dei trasportai ha adottato il decreto 25 settembre 2007 (Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo) con il quale vengono stabiliti i requisiti per l’omologazione CE o l’omologazione nazionale dei veicoli in materia di emissioni provenienti dagli impianti di condizionamento d’aria installati sui veicoli e per l’utilizzazione sicura di tali impianti. Stabilisce, inoltre, le disposizioni concernenti l’adeguamento e la ricarica degli impianti predetti.

Il decreto si applica ai veicoli a motore delle categorie M1 ed N1 definiti nell’allegato II al decreto del Ministro per i trasporti e l’aviazione civile 29 marzo 1974, di attuazione della direttiva 70/156/CEE, come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002, di recepimento della direttiva 2001/116/CE. Ai fini del presente decreto, i veicoli della categoria N1 si limitano a quelli della classe I di cui all’allegato I, punto 5.3.1.4, prima tabella del decreto del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975, di recepimento della direttiva 70/220/CEE, come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 dicembre 1999, di attuazione della direttiva 98/69/CE.

E’consentito, pertanto, il rilascio dell’omologazione CE o dell’omologazione nazionale, in relazione alle emissioni degli impianti di condizionamento d’aria, solamente ai tipi di veicoli che soddisfano i requisiti del presente decreto.

Si precisa che ai fini dell’omologazione dei veicoli muniti di impianti di condizionamento d’aria destinati a contenere gas fluorurato ad effetto serra con un potenziale globale di riscaldamento superiore a 150, deve essere assicurato che, conformemente alla prova armonizzata di rilevamento delle perdite di cui al regolamento(CE) n. 706/2007 della Commissione del 21 giugno 2007, il tasso di perdita di tali gas non superi i limiti massimi ammissibili di cui all’art.5 del decreto.

(LG-FF)

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