Il decreto si applica ai veicoli a motore delle categorie M1 ed N1 definiti nellallegato II al decreto del Ministro per i trasporti e laviazione civile 29 marzo 1974, di attuazione della direttiva 70/156/CEE, come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002, di recepimento della direttiva 2001/116/CE. Ai fini del presente decreto, i veicoli della categoria N1 si limitano a quelli della classe I di cui allallegato I, punto 5.3.1.4, prima tabella del decreto del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975, di recepimento della direttiva 70/220/CEE, come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 dicembre 1999, di attuazione della direttiva 98/69/CE.
Econsentito, pertanto, il rilascio dellomologazione CE o dellomologazione nazionale, in relazione alle emissioni degli impianti di condizionamento daria, solamente ai tipi di veicoli che soddisfano i requisiti del presente decreto.
Si precisa che ai fini dellomologazione dei veicoli muniti di impianti di condizionamento daria destinati a contenere gas fluorurato ad effetto serra con un potenziale globale di riscaldamento superiore a 150, deve essere assicurato che, conformemente alla prova armonizzata di rilevamento delle perdite di cui al regolamento(CE) n. 706/2007 della Commissione del 21 giugno 2007, il tasso di perdita di tali gas non superi i limiti massimi ammissibili di cui allart.5 del decreto.
(LG-FF)