Emissioni dei gas a effetto serra: scambio di emissioni per il 2013.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 279/34 del 23 ottobre 2010 è pubblicata la Decisione 2010/634/UE della Commissione del 22 ottobre 2010 che fissa per l’Unione europea il quantitativo di quote da rilasciare nell’ambito del sistema di scambio di emissioni per il 2013 e che abroga la decisione 2010/384/UE.

Conformemente all’articolo 9 bis della Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità, il quantitativo di quote rilascite a livello dell’Unione deve essere adeguato per rispecchiare le quote relativamente ad impianti interessati dal sistema di scambio delle quote di emissione dell’UE per il periodo 2p008-2012 ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, della sopra citata direttiva. Il quantitativo di quote rilasciate a livello dell’Unione deve inoltre essere adeguato tenendo conto degli impianti che svolgono le attività di cui all’allegato 1 della stessa citata direttiva e inclusi nel sistema dell’UE solo a partire dal 2013.

Per garantire che tutti gli impianti beneficino delle stesse condizioni è opportuno che i dati relativi alle emissioni comunicati dagli Stati membri alla Commissione siano adeguati tenendo in considerazione lo sforzo di riduzione delle emissioni che sarebbe stato previsto per gli impianti inclusi nel sistema dell’Unione a partire dal 2013, se fossero stati inclusi nel sistema dell’Unione fin dal 2005.

Dal 2010 il quantitativo di quote a livello dell’Unione deve inoltre essere adeguato ai sensi dell’articolo 9 bis, paragrafo 2, della direttiva, secondo il fattore lineare di cui all’articolo 9 della stessa direttiva. Qualora nuovi Stati aderissero all’Unione, sarà possibile integrare le informazioni aggiuntive nei futuri adeguamenti del quantitativo di quote a livello dell’Unione.
Per il 2013:
-il quantitativo assoluto a livello dell’Unione di quote di cui all’articolo 9 della direttiva 2003/87/CE, ammonta a 1 930 883 949;
-la quantità di quote da rilasciare relative agli impianti inclusi nel sistema dell’unione nel periodo 2008-2012, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, corretta mediante il fattore lineare di cui all’articolo 9 di questa direttiva, ammonta a 1 32i8 218;
-la quantità di quote da rilasciare relative agli impianti inclusi nel sistema dell’Unione dal 2013 e corretta mediante il fattore lineare di cui all’articolo 9 di questa direttiva, ammonta a 106 940 715;
-sulla base degli articoli 9 e 9 bis, la quantità totale di quote da rilasciare a partire dal 2013 deve diminuire ogni anno di un attore lineare pari a 1,74%, corrispondente a 37 435 387 quote.

Per il 2013 il quantitativo complessivo assoluto per l’Unione europea di quote di cui all’articolo 9 e all’articolo 9bis, paragrafo 1 e 2, della direttiva 2003/87/CE, ammonta a 2 039 152 882.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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