Per garantire che tutti gli impianti beneficino delle stesse condizioni è opportuno che i dati relativi alle emissioni comunicati dagli Stati membri alla Commissione siano adeguati tenendo in considerazione lo sforzo di riduzione delle emissioni che sarebbe stato previsto per gli impianti inclusi nel sistema dellUnione a partire dal 2013, se fossero stati inclusi nel sistema dellUnione fin dal 2005.
Dal 2010 il quantitativo di quote a livello dellUnione deve inoltre essere adeguato ai sensi dellarticolo 9 bis, paragrafo 2, della direttiva, secondo il fattore lineare di cui allarticolo 9 della stessa direttiva. Qualora nuovi Stati aderissero allUnione, sarà possibile integrare le informazioni aggiuntive nei futuri adeguamenti del quantitativo di quote a livello dellUnione.
Per il 2013:
-il quantitativo assoluto a livello dellUnione di quote di cui allarticolo 9 della direttiva 2003/87/CE, ammonta a 1 930 883 949;
-la quantità di quote da rilasciare relative agli impianti inclusi nel sistema dellunione nel periodo 2008-2012, ai sensi dellarticolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, corretta mediante il fattore lineare di cui allarticolo 9 di questa direttiva, ammonta a 1 32i8 218;
-la quantità di quote da rilasciare relative agli impianti inclusi nel sistema dellUnione dal 2013 e corretta mediante il fattore lineare di cui allarticolo 9 di questa direttiva, ammonta a 106 940 715;
-sulla base degli articoli 9 e 9 bis, la quantità totale di quote da rilasciare a partire dal 2013 deve diminuire ogni anno di un attore lineare pari a 1,74%, corrispondente a 37 435 387 quote.
Per il 2013 il quantitativo complessivo assoluto per lUnione europea di quote di cui allarticolo 9 e allarticolo 9bis, paragrafo 1 e 2, della direttiva 2003/87/CE, ammonta a 2 039 152 882.
(LG-FF)