Entrata in vigore della direttiva PED 97/23/CE sulle attrezzature in pressione

Il 29 maggio 2002 è entrata in vigore in regime obbligatorio nell’Unione Europea la direttiva 97/23/CE sulle attrezzature in pressione

Il 29 maggio scorso è entrata in vigore in regime obbligatorio nell’Unione Europea la direttiva 97/23/CE sulle attrezzature in pressione, recepita in Italia dal decreto legislativo 93/00. il campo di applicazione è molto vasto andando dalle pentole in pressione agli impianti industriali: quel che conta in definitiva è la pressione che deve essere maggiore di 0.5 bar rispetto alla pressione atmosferica.
Ovviamente la direttiva cambierà non poco il panorama europeo in merito dato che ogni paese dovrà adeguare la propria legislazione alle direttive europee. Inoltre, visto anche che c’è un notevole coinvolgimento degli organismi notificati che sono chiamati a certificare in ultima analisi i prodotti lasciando quindi poco spazio all’autocertificazione, i costruttori sono chiamati ad uno sforzo non trascurabile per mettersi in regola.
Scopo principale della direttiva è quello di assicurare la libera circolazione dei prodotti all’interno del mercato dell’Unione Europea andando a definire quelli che sono i requisiti essenziali di sicurezza che il prodotto deve possedere per poter circolare sul mercato dell’Unione Europea.
Particolare attenzione è rivolta ai processi produttivi dove è per esempio obbligatorio ricorrere a saldatori e procedure di saldatura (WPS) approvati dall’organismo notificato; anche la scelta dei materiali, sulla carta, è un processo fondamentale in quanto la direttiva impone le norme europee armonizzate (cioè che danno la cosiddetta presunzione di conformità) oppure un’approvazione particolare (PMA) del materiale effettuata sempre dall’organismo notificato adatta per esempio a materiali americani nella quale l’organismo medesimo esegue delle prove meccaniche per valutare il materiale rispetto all’utilizzo specificato dal costruttore.
La direttiva inoltre, oltre a responsabilizzare il costruttore per il prodotto che immette sul mercato, classifica le attrezzature in pressione in base al livello di rischi associato (per esempio, per i recipienti, quel che conta per la definizione della categoria di rischio sono la pressione e il volume) e stabilendo di conseguenza il percorso da compiere per la valutazione di conformità; tale percorso è sempre più impegnativo man mano che la categoria (e quindi il livello di rischio associato) cresce.
Una scelta lasciata al costruttore è il percorso per la valutazione di conformità: alcuni fanno riferimento a sistemi qualità aziendali (essere certificati con sistemi secondo ISO9000:2000 non è considerato sufficiente) quindi più adatti a produzioni in serie o comunque a prodotti abbastanza articolati, altri ad esami diretti sul prodotto adatti per produzioni prettamente a commessa.
Da un’analisi della situazione, emerge come costruttori di un certo livello che hanno già un utilizzo consolidato di codici di calcolo, normative (ASME, VSR, ecc.) non avranno troppe difficoltà a rendere i propri prodotti conformi a quanto richiesto dai requisiti essenziali della direttiva. Per contro, i piccoli costruttori, per esempio laboratori di carpenteria e simili, non hanno mai avuto nel loro modo di produrre un approccio rigoroso alla progettazione, fabbricazione e ispezione dei prodotti e difficilmente potranno adeguarsi alla direttiva europea. In mezzo c’è come un limbo di aziende che sono chiamate al salto di qualità per ovviare all’implicita selettività della nuova legislazione europea.

Fonte: M.E.C.Q.

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