Giovedì 4 luglio 2006 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 24 aprile 2006,n. 219 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 21 giugno 2006 riguardante Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE.
Il decreto legislativo 24 aprile 2005,n. 219 è stato emanato in base alla legge 18 aprile 2005, n.62 recante disposizioni per ladempimento di obblighi derivanti dallappartenenza dellItalia alle Comunità europee – Legge Comunitaria 2004, ed in particolare larticolo 1 e lallegato A che si riferisce al recepimento della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, nonché alla direttiva 2003/94/CE della Commissione , dell8 ottobre 2003, che stabilisce i principi e le linee direttrici delle buone prassi di fabbricazione relative ai medicinali per uso umano e ai medicinali per uso umano in fase di sperimentazione.
Il Codice dei medicinali di cui al decreto legislativo citato, oltre a fornire allarticolo 1, unampia definizione del prodotto medicinale o medicinale, oltre ai principi di valutazione degli effetti rischio/benefici dei medicinali stessi e dettare le regole per limmissione in commercio per medicinali omeopatici e di origine vegetale, per il regime autorizzatorio, per limportazione e la distribuzione allingrosso, per letichettatura, i fogli illustrativi per la pubblicità, per la farmaco vigilanza e la buona fabbricazione dei medicinali, stabilisce anche lestensione da tre e sei mesi della validità delle ricette ripetibili non a carico del Servizio Sanitario Nazionale (per le ricette a carico del SSN,invece, la ricetta è valida soltanto trenta giorni dalla data del rilascio da parte del medico), procedure più semplici per generici e omeopatici, pubblicità dei medicinali nel rispetto delle regole di trasparenza.
Le disposizioni del decreto non si applicano:
-ai medicinali preparati in farmacia in base ad una prescrizione medica destinata ad un determinato paziente, detti formule magistrali, che restano disciplinati dallarticolo 5 del decreto legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito dalla legge 8 aprile 1998, n. 94;
-ai medicinali preparati in farmacia in base alle indicazioni della Farmacopea europea in vigore negli Stati membri dellUnione europea, detti formule officinali e destinati ad essere forniti direttamente ai pazienti serviti da tale farmacia;
-ai medicinali destinati alle prove di ricerca e sviluppo, fatte salve le disposizioni di cui allarticolo 53,commi 13 e 14, e quelle del Capo II del titolo IV del presente decreto e fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 24 giugno 2003,n. 211, relativo allapplicazione della buona pratica clinica nellesecuzione della sperimentazione clinica di medicinali per uso umano;
-ai prodotti intermedi destinati ad ulteriore trasformazione da parte di un produttore autorizzato;
-ai radionuclidi utilizzati in forma preconfezionata;
-al sangue intero, al plasma,alle cellule ematiche di origine umana, eccettuato il plasma nella cui produzione interviene un processo industriale.
Il Codice dei medicinali di cui al decreto legislativo citato, oltre a fornire allarticolo 1, unampia definizione del prodotto medicinale o medicinale, oltre ai principi di valutazione degli effetti rischio/benefici dei medicinali stessi e dettare le regole per limmissione in commercio per medicinali omeopatici e di origine vegetale, per il regime autorizzatorio, per limportazione e la distribuzione allingrosso, per letichettatura, i fogli illustrativi per la pubblicità, per la farmaco vigilanza e la buona fabbricazione dei medicinali, stabilisce anche lestensione da tre e sei mesi della validità delle ricette ripetibili non a carico del Servizio Sanitario Nazionale (per le ricette a carico del SSN,invece, la ricetta è valida soltanto trenta giorni dalla data del rilascio da parte del medico), procedure più semplici per generici e omeopatici, pubblicità dei medicinali nel rispetto delle regole di trasparenza.
Le disposizioni del decreto non si applicano:
-ai medicinali preparati in farmacia in base ad una prescrizione medica destinata ad un determinato paziente, detti formule magistrali, che restano disciplinati dallarticolo 5 del decreto legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito dalla legge 8 aprile 1998, n. 94;
-ai medicinali preparati in farmacia in base alle indicazioni della Farmacopea europea in vigore negli Stati membri dellUnione europea, detti formule officinali e destinati ad essere forniti direttamente ai pazienti serviti da tale farmacia;
-ai medicinali destinati alle prove di ricerca e sviluppo, fatte salve le disposizioni di cui allarticolo 53,commi 13 e 14, e quelle del Capo II del titolo IV del presente decreto e fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 24 giugno 2003,n. 211, relativo allapplicazione della buona pratica clinica nellesecuzione della sperimentazione clinica di medicinali per uso umano;
-ai prodotti intermedi destinati ad ulteriore trasformazione da parte di un produttore autorizzato;
-ai radionuclidi utilizzati in forma preconfezionata;
-al sangue intero, al plasma,alle cellule ematiche di origine umana, eccettuato il plasma nella cui produzione interviene un processo industriale.
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